In materia di obblighi di mantenimento dei figli minori, ai sensi dell’art. 473-bis.36 c.p.c., il giudice può disporre il sequestro della quota di proprietà dell’immobile dell’obbligato inadempiente, anche in assenza dei presupposti del sequestro conservativo, essendo sufficiente che il credito sia liquido e accertato, al fine di garantire l’adempimento degli obblighi futuri e tutelare l’interesse della prole.
Nel caso di specie la moglie, a seguito del mancato versamento da parte del marito separato dell’assegno di mantenimento di € 700 mensili per i figli minori, ottiene dal Tribunale di Salerno il sequestro della quota di proprietà dell’uomo della casa coniugale. In base all’art. 473-bis.36 c.p.c., la misura cautelare viene concessa senza la necessità dei requisiti previsti per il sequestro conservativo: è sufficiente che il credito sia liquido e accertato.
Il sequestro ha funzione di coazione psicologica sull’obbligato affinché adempia agli obblighi futuri di mantenimento. Nel caso di specie, l’aggravarsi della situazione economica del marito, gravato anche da un’ipoteca giudiziale su un altro immobile, ha giustificato l’adozione della misura, con vincolo fino a € 100.000 sulla quota immobiliare.
Trib. Salerno, ord. 1/9/2025