In presenza di una separazione consensuale omologata l’intervenuta riconciliazione tra i consorti, pure se non formalmente annotata nei registri dello stato civile, fa venir meno gli effetti della separazione ai sensi dell’ art. 157 c.c., rendendo ammissibile una successiva domanda di separazione giudiziale. L’interesse ad agire sussiste poiché la nuova pronuncia consente di accertare la cessazione della comunione materiale e spirituale, con effetti giuridici rilevanti, finanche di indole patrimoniale. La prova della riconciliazione può essere fornita con ogni mezzo, incluse testimonianze, documentazione fotografica, corrispondenza privata e dichiarazioni dei figli.
Nella specie esaminata, la ripresa della convivenza, la condivisione di progetti familiari e imprenditoriali, le manifestazioni affettive e la percezione esterna della coppia come unita sono stati ritenuti elementi adeguati a comprovare la cessazione degli effetti della separazione consensuale precedente.
Cass. civ. ordinanza 26/8/2025, n. 23920
www.altalex.com