La separazione dei coniugi non determina soltanto la cessazione della convivenza, ma impone di risolvere una serie di questioni pratiche. Tra queste, una delle più frequenti riguarda il pagamento del canone di locazione quando la casa familiare è condotta in affitto.
La risposta, tuttavia, non è sempre intuitiva.
Quando la coppia ha figli minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti conviventi, il giudice assegna la casa familiare al genitore presso il quale essi sono prevalentemente collocati.
L’assegnazione della casa non tutela il coniuge, bensì l’interesse dei figli a conservare il proprio ambiente di vita.
Se l’immobile è in locazione, il coniuge assegnatario subentra automaticamente nel contratto di affitto, anche se non era l’intestatario originario del contratto (art. 6, L. n. 392/1978).
Dal momento del subentro:
L’altro coniuge, in linea generale, cessa di essere obbligato nei confronti del proprietario.
Ciò non significa, però, che il costo dell’affitto resti irrilevante nei rapporti economici tra gli ex coniugi: il giudice potrà tenerne conto nella determinazione dell’assegno di mantenimento, valutando le rispettive capacità reddituali.
Vi è però un aspetto spesso sottovalutato.
Sebbene il subentro operi automaticamente per legge, è fondamentale che il locatore venga informato dell’avvenuta assegnazione dell’immobile.
In mancanza di tale comunicazione, il proprietario potrebbe continuare a ritenere obbligato il precedente intestatario del contratto e pretendere da lui il pagamento dei canoni.
La Corte di Cassazione ha infatti chiarito che il locatore non può subire le conseguenze di un cambiamento del quale non sia stato messo a conoscenza.
La situazione cambia radicalmente.
In assenza di figli, infatti, non opera l’assegnazione della casa familiare.
Di conseguenza:
La permanenza di uno dei due nell’immobile deriva quindi esclusivamente da un accordo tra le parti o da una diversa pattuizione con il locatore.
Chi lascia la casa dovrebbe sempre:
Diversamente, potrebbe trovarsi destinatario di richieste di pagamento o addirittura di un decreto ingiuntivo per canoni maturati dopo la separazione.
L’assegnazione della casa familiare e il pagamento dell’affitto sono due questioni strettamente collegate ma giuridicamente distinte.
Il principio è semplice: chi subentra nel contratto paga il canone, ma affinché tale effetto sia pienamente opponibile al proprietario è indispensabile che quest’ultimo venga informato del cambiamento.
Una semplice comunicazione può evitare contenziosi lunghi e costosi e garantire certezza nei rapporti tra ex coniugi e locatore.
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