In presenza di una grave compromissione delle competenze genitoriali di entrambi i genitori, l’affidamento del minore ai servizi sociali costituisce una misura pienamente conforme al superiore interesse del figlio quando sia finalizzata a sostenere le fragilità educative della coppia genitoriale e a realizzare un graduale recupero della relazione con il genitore non collocatario. In tale prospettiva, la previsione di incontri inizialmente protetti e della loro progressiva liberalizzazione, rimessa alla valutazione dei servizi sociali, integra una misura temporanea e proporzionata, diretta non a comprimere la bigenitorialità, ma a renderne possibile il concreto esercizio nelle condizioni più favorevoli per il minore.
Cass. civile ord. n. 22088 del 24/6/2026
Sintesi della vicenda
Il padre di una minore ricorreva per cassazione avverso la decisione della Corte d’appello di Bologna che aveva confermato l’affidamento della bambina ai servizi sociali, mantenendone il collocamento presso la madre e demandando ai servizi la gestione del percorso di sostegno alla genitorialità e del graduale riavvicinamento tra padre e figlia.
Il ricorrente lamentava la violazione del diritto alla bigenitorialità, sostenendo che gli incontri avrebbero dovuto essere immediatamente liberalizzati e censurando altresì la mancata nomina di un curatore speciale.
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, evidenziando come la consulenza tecnica avesse accertato una significativa compromissione delle capacità genitoriali di entrambi i genitori, pur in presenza di un adeguato legame affettivo con la figlia. In tale contesto, ha ritenuto che l’affidamento ai servizi sociali rappresentasse la soluzione maggiormente rispondente all’interesse della minore, poiché volto a sostenere le competenze genitoriali e a consentire una ripresa progressiva e sicura della relazione padre-figlia attraverso un percorso graduale, suscettibile di evolvere verso incontri liberi in base agli esiti dell’intervento dei servizi. Ha inoltre escluso che la mancata nomina del curatore speciale incidesse sulla legittimità del provvedimento, essendo comunque garantiti adeguati strumenti di tutela.
www.cassazione.net