Il diritto minorile è la branca del diritto che si occupa della tutela dei diritti dei minorenni.
L’organo giudiziario è il Tribunale per i Minorenni, che per l’Emilia Romagna ha sede a Bologna, e le cui competenze concernano la protezione della persona del minore in situazioni potenziali di pregiudizio o di abbandono.
I provvedimenti conseguenti l’accertamento di tali situazioni possono decretare limitazioni all’esercizio della responsabilità genitoriale, disporre l’affidamento del minore o dichiararne l’adozione
Alla luce del modificato art. 38 disp. Att. Cod. civ., le competenze del Tribunale per i Minorenni sono oggi diverse. Tra le più significative si segnala quanto segue.
Procedimenti di volontaria giurisdizione non contenziosi:
- proroga dell’affidamento consensuale e/o l’affidamento disposto direttamente del T.M. (art 4 l. 184/83);
- verifica veridicità riconoscimento figlio naturale da parte di persona coniugata (art. 74 L. 184/83);
- autorizzazione al matrimonio del minorenne (art 84 c.c.);
- decadenza dalla responsabilità genitoriale (art. 330 c.c.);
- reintegrazione nella responsabilità genitoriale (art. 332 c.c.);
- controllo della responsabilità genitoriale ovvero gli interventi a tutela di minori in situazioni di disagio (art. 333 c.c.);
- rimozione del/i genitore/i dall’amministrazione dei beni (art. 334 c.c.) ed eventuale riammissione (art. 335 c.c.);
- autorizzazione ad avere informazioni sulle proprie origini da parte dei minori adottati (art 28 l. 184/83);
- autorizzazione per i genitori stranieri a permanere in Italia a seguito del minore (art 31 T.U. 286/1998);
- procedure per il rimpatrio dei minori sottratti ovvero dell’attuazione del diritto di visita del genitore non affidatario (Convenzione dell’Aja 25.10.1980 ratificata con legge 15.1.1994 n. 64 – art. 7);
Procedimenti civili contenziosi:
- l’interdizione e inabilitazione nell’ultimo anno del compimento della maggiore età (artt. 414 – 416 c.c.);
- legittimazione (art. 284 c.c.);
- autorizza il riconoscimento del minore nei casi previsti dall’art. 251 c.c. (figlio nato da persone, tra le quali esiste un vincolo di parentela in linea retta all’infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinità in linea retta), avuto riguardo all’interesse del figlio e alla necessità di evitare allo stesso qualsiasi pregiudizio;