Il provvedimento di assegnazione della casa familiare, se non trascritto, è opponibile al terzo acquirente dell’immobile soltanto per nove anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, l’assegnatario non può opporre il proprio diritto al successivo acquirente, neppure se quest’ultimo era a conoscenza dell’assegnazione o se essa era espressamente richiamata nell’atto di acquisto. L’opponibilità oltre il novennio presuppone infatti la trascrizione del provvedimento. Accertata l’inopponibilità, il terzo acquirente ha diritto al rilascio dell’immobile e all’indennità per l’occupazione senza titolo decorrente dalla diffida sino all’effettiva riconsegna del bene.
Tribunale di Perugia, Sez. III, sentenza 29 aprile 2026, n. 755
Sintesi della vicenda
L’attrice acquistava nel 2022 un immobile occupato dall’ex coniuge del precedente proprietario, il quale vi abitava in forza di un provvedimento di assegnazione della casa familiare emesso dal Tribunale per i minorenni nel 2013 e mai trascritto. Poiché al momento dell’acquisto erano trascorsi oltre nove anni dall’assegnazione, l’acquirente chiedeva di accertarne l’inopponibilità, il rilascio dell’immobile e il risarcimento del danno da occupazione senza titolo. Il Tribunale di Perugia accoglieva integralmente la domanda, rilevando che la mancata trascrizione impediva l’opponibilità del provvedimento oltre il termine novennale, a nulla rilevando la conoscenza dell’assegnazione da parte dell’acquirente. Ordinava pertanto il rilascio dell’immobile e condannava l’occupante al pagamento di un’indennità di occupazione di euro 350 mensili dalla diffida al rilascio sino all’effettiva restituzione del bene.
www.osservatoriofamiglia.it