L’assegnazione della casa familiare è disposta esclusivamente nell’interesse del figlio minorenne, al fine di conservargli l’habitat domestico quale centro degli affetti, delle relazioni e delle consuetudini di vita. Qualora, in conseguenza del tempo trascorso e del trasferimento stabile del minore in altra abitazione, venga meno il legame con la precedente casa familiare, l’assegnazione non può essere disposta, anche se il minore abbia espresso il desiderio di tornarvi a vivere. L’accertamento circa la persistenza di tale legame costituisce valutazione di fatto riservata al giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità se congruamente motivata.
Cass. Civile, ordinanza 17 maggio 2025, n. 13126
Sintesi della vicenda:
A seguito della modifica delle condizioni di separazione, il padre otteneva il collocamento prevalente della figlia presso di sé e chiedeva altresì l’assegnazione della casa familiare, della cui nuda proprietà era già titolare la figlia e sulla quale la madre conservava il diritto di usufrutto. La Corte d’appello respingeva la domanda, rilevando che la minore viveva stabilmente da oltre quattro anni in un diverso contesto abitativo e che il rapporto con l’originario habitat domestico si era ormai definitivamente affievolito. Il padre ricorreva per cassazione sostenendo che non fosse stato adeguatamente valorizzato il desiderio della figlia di ritornare nella casa di origine. La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo che l’assegnazione della casa familiare tutela esclusivamente l’interesse del minore a conservare il proprio ambiente di vita e che la verifica della permanenza di tale legame costituisce apprezzamento di fatto rimesso al giudice di merito.
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