Il decreto di omologa della separazione costituisce titolo esecutivo per il recupero delle spese straordinarie previste dagli accordi tra i genitori, purché il creditore assolva l’onere di allegazione e documentazione della spesa, anche mediante produzione delle comunicazioni intercorse tra le parti (quali messaggi WhatsApp), idonee a dimostrare la preventiva informazione dell’altro genitore, la sua conoscenza della spesa o l’assenza di tempestive contestazioni. Il mancato preventivo accordo non esclude automaticamente il diritto al rimborso quando la spesa sia conforme all’interesse del minore e compatibile con le condizioni economiche dei genitori. Restano, invece, escluse dalla ripetibilità le spese che, sebbene qualificate come straordinarie, siano riconducibili al mantenimento ordinario del figlio, perché prevedibili e già comprese nell’assegno periodico.
Trib. Palermo sentenza 21 luglio 2026
Sintesi della vicenda:
Un padre proponeva opposizione all’esecuzione avverso un atto di precetto notificatogli dalla ex moglie per il rimborso di spese straordinarie sostenute nell’interesse delle figlie in forza del decreto di omologa della separazione consensuale. Contestava, tra l’altro, la validità del titolo esecutivo, l’assenza di preventiva concertazione su alcune spese, la natura ordinaria di diversi esborsi e opponeva un controcredito per spese da lui anticipate. Il Tribunale di Palermo ha accolto l’opposizione solo parzialmente, distinguendo le spese effettivamente straordinarie da quelle ordinarie comprese nell’assegno di mantenimento (come l’abbigliamento ordinario e i farmaci da banco), confermando invece la rimborsabilità delle spese mediche specialistiche, delle attività sportive, del materiale scolastico e del tempo d’estate, purché rispondenti all’interesse delle minori e adeguatamente documentate. Operata la compensazione con il controcredito del padre, il Tribunale ha rideterminato l’importo dovuto riducendo la somma intimata con il precetto.
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