In materia di mantenimento dei figli, il genitore collocatario non è tenuto a concordare preventivamente con l’altro genitore tutte le spese sostenute nell’interesse della prole. Il preventivo accordo è richiesto per le spese straordinarie che, per rilevanza, imprevedibilità e imponderabilità, esulano dall’ordinario regime di vita del figlio, mentre non è necessario per quelle sostanzialmente certe, prevedibili e destinate a ripetersi con regolarità, ancorché non predeterminabili nel loro ammontare, quali le spese scolastiche e le spese mediche ordinarie. In ogni caso, anche rispetto alle spese per le quali sarebbe necessaria la preventiva concertazione, la mancanza di informazione o di assenso dell’altro genitore non determina automaticamente la perdita del diritto al rimborso pro quota, dovendo il giudice verificare in concreto la loro effettiva rispondenza all’interesse preminente del figlio e la compatibilità con il tenore di vita familiare.
Cass. civile, ordinanza n. 23946 del 23 luglio 2026
Sintesi della vicenda
La controversia trae origine dall’opposizione proposta da un padre contro un decreto ingiuntivo con il quale gli era stato intimato il pagamento di € 6.281,405, corrispondente al 50% delle spese sostenute dalla madre per i figli: da un lato, cure odontoiatriche; dall’altro, rette scolastiche relative alla frequenza di un istituto privato. Il Tribunale di Messina aveva rigettato l’opposizione e la Corte d’Appello di Messina, con sentenza n. 743/2025, aveva confermato la decisione.
Il padre ricorreva quindi per Cassazione, contestando, in particolare, la possibilità di porre a suo carico le spese odontoiatriche sostenute unilateralmente dalla madre senza il suo preventivo consenso. Sosteneva che, trattandosi di spese straordinarie di rilevante entità e di decisioni di maggiore interesse per il figlio, fosse necessaria la preventiva concertazione tra i genitori.
La Suprema Corte rigetta tale impostazione, richiamando il proprio orientamento consolidato. Occorre distinguere tra le spese sostanzialmente certe nell’ordinario svolgimento della vita del figlio, prevedibili e periodicamente ricorrenti – come, in linea generale, quelle scolastiche e mediche ordinarie – e le spese che, per la loro rilevanza, imprevedibilità e imponderabilità, fuoriescono dall’ordinario regime di vita della prole. Solo per queste ultime assume rilievo il preventivo accordo tra i genitori.
La Cassazione precisa, tuttavia, un principio particolarmente importante: anche quando sarebbe stato necessario il preventivo interpello dell’altro genitore, la sua omissione non rende di per sé irripetibile la spesa. In presenza di dissenso o di mancata concertazione, spetta al giudice di merito verificare se la spesa fosse effettivamente utile e rispondente all’interesse del figlio e compatibile con il tenore di vita della famiglia.
Nel caso concreto, la Corte d’Appello aveva compiuto proprio questa valutazione: le cure odontoiatriche erano necessarie per risolvere i problemi dentali del figlio, mentre la frequenza dell’istituto scolastico privato era stata ritenuta funzionale al conseguimento di un titolo di studio utile per il futuro inserimento lavorativo dell’altro figlio. Era stata inoltre verificata la sostenibilità economica degli esborsi rispetto alle condizioni della famiglia. Tali valutazioni di merito, adeguatamente motivate, non potevano essere nuovamente sindacate in Cassazione.
La Corte affronta anche la questione della legittimazione della madre a richiedere il rimborso delle spese sostenute per il figlio ormai maggiorenne. Ritiene infondata l’eccezione del padre: il raggiungimento della maggiore età non fa venir meno automaticamente l’obbligo di mantenimento, dovendosi presumere la sua permanenza quando il figlio non abbia ancora raggiunto l’autonomia economica. Nel caso concreto, inoltre, gli accordi di separazione, mai modificati, prevedevano che entrambi i genitori contribuissero alle spese straordinarie e risultava documentalmente che gli esborsi fossero stati personalmente sostenuti dalla madre.
Il ricorso viene pertanto integralmente rigettato, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità.
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