In sede di opposizione a precetto fondato su un provvedimento giudiziale che pone a carico del genitore l’obbligo di contribuire al mantenimento del figlio, l’obbligato non può eccepire l’avvenuto adempimento facendo valere somme, attribuzioni patrimoniali o cessioni di credito effettuate in favore dell’altro genitore anteriormente alla formazione del titolo esecutivo, ancorché sostenga di averle destinate al mantenimento del figlio. Nell’opposizione all’esecuzione fondata su titolo giudiziale possono infatti essere dedotti esclusivamente fatti estintivi, impeditivi o modificativi successivi alla formazione del titolo. Né assume rilievo una successiva dichiarazione unilaterale con la quale il genitore pretenda di imputare al mantenimento le precedenti attribuzioni patrimoniali, quando tale dichiarazione non sia riconducibile all’imputazione di pagamento di cui all’art. 1193, comma 1, c.c. e sia comunque anteriore alla formazione del titolo esecutivo.
Cass. civile, ordinanza n. 24280 del 30 luglio 2026
Sintesi della vicenda
La controversia riguarda due genitori di una bambina nata fuori dal matrimonio. Poco dopo la nascita, la madre aveva promosso un procedimento per la regolamentazione dell’affidamento e del mantenimento della figlia. Nel corso del giudizio, con decreto del marzo 2020, il Tribunale aveva adottato provvedimenti provvisori e urgenti: aveva collocato la bambina presso la madre, regolamentato gli incontri protetti con il padre e posto a carico di quest’ultimo un assegno mensile di € 400, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Sulla base di tale decreto, munito di formula esecutiva, la madre aveva notificato al padre un precetto per € 800, corrispondenti alle mensilità di luglio e agosto 2020 rimaste insolute. Il padre aveva proposto opposizione sostenendo, da un lato, che il decreto provvisorio non costituisse titolo immediatamente esecutivo e, dall’altro, di avere già effettuato attribuzioni economiche in favore della madre destinate al mantenimento della figlia. In particolare, richiamava una precedente cessione di credito e un bonifico di € 2.000 effettuato prima della nascita della bambina.
L’opposizione veniva respinta dal Giudice di Pace e la decisione confermata in appello. Il Tribunale riteneva infatti che il decreto del marzo 2020 fosse munito di efficacia esecutiva e che, nell’opposizione a precetto fondata su un titolo giudiziale, non potessero assumere rilievo fatti estintivi verificatisi anteriormente alla formazione del titolo.
La Cassazione conferma entrambe le conclusioni.
Quanto al primo profilo, la Corte chiarisce che la disciplina speciale vigente all’epoca dei fatti prevaleva sulle disposizioni generali dei procedimenti camerali. L’art. 38 disp. att. c.c., nel testo applicabile ratione temporis, prevedeva espressamente che i provvedimenti relativi ai minori fossero immediatamente esecutivi, salvo diversa disposizione del giudice. La regola trovava applicazione anche ai provvedimenti adottati nei procedimenti tra genitori di figli nati fuori dal matrimonio. Non era quindi necessario attendere la definitività del decreto né il decorso dei termini per il reclamo.
Particolarmente rilevante è anche il secondo principio affermato dalla Corte. Nell’opposizione a precetto basato su titolo esecutivo giudiziale, il debitore può far valere soltanto fatti estintivi, impeditivi o modificativi sopravvenuti alla formazione del titolo. Nel caso concreto, invece, tutte le attribuzioni patrimoniali invocate dal padre erano precedenti al decreto del marzo 2020: la cessione del credito risaliva al 2018 e il bonifico di € 2.000 al giugno 2019, mentre le somme precettate riguardavano il mantenimento dovuto per luglio e agosto 2020.
Non poteva modificare tale conclusione neppure la dichiarazione unilaterale con la quale il padre aveva successivamente preteso di imputare quelle precedenti attribuzioni al mantenimento della figlia. La Cassazione osserva che tale dichiarazione non era riconducibile all’art. 1193, comma 1, c.c. e, soprattutto, costituiva anch’essa un fatto antecedente alla formazione del titolo esecutivo giudiziale.
La Corte ha pertanto respinto integralmente il ricorso.
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