In materia di mantenimento dei figli, ai sensi dell’art. 337-ter, comma 4, c.c., la determinazione del contributo economico a carico di ciascun genitore deve fondarsi su una valutazione comparativa delle rispettive condizioni reddituali e patrimoniali, delle esigenze dei figli, che aumentano fisiologicamente con il crescere dell’età senza necessità di specifica dimostrazione, e dei tempi di permanenza presso ciascun genitore.
La sopravvenuta diminuzione del reddito del genitore obbligato non comporta automaticamente una corrispondente riduzione dell’assegno, dovendosi considerare anche i rilevanti guadagni conseguiti negli anni precedenti e la conseguente capacità di accumulo patrimoniale. Né il mancato versamento di imposte e contributi previdenziali, relativi a redditi già percepiti, può incidere negativamente sulla determinazione del contributo dovuto ai figli.
Corte d’Appello di Bologna, Sezione Prima Civile, sentenza n. 1208 del 28 aprile 2026,
Nell’ambito di un giudizio di divorzio, il Tribunale di Rimini aveva posto a carico del padre un contributo al mantenimento dei due figli di € 1.300 mensili ciascuno, oltre all’80% delle spese straordinarie, in considerazione delle esigenze crescenti dei ragazzi, della disparità economica tra i genitori e della sostanziale assenza del contributo paterno al mantenimento diretto.
Il padre proponeva appello chiedendo la riduzione dell’assegno a € 500 per ciascun figlio e delle spese straordinarie al 50%, deducendo una significativa contrazione dei propri redditi professionali dopo il periodo del Superbonus edilizio.
La Corte d’Appello di Bologna, pur rilevando che gli elevati guadagni degli anni precedenti avevano consentito al padre di accumulare risorse economiche e che i debiti tributari e previdenziali non potevano pregiudicare il mantenimento dei figli, riconosceva rilevanza alla sopravvenuta riduzione reddituale documentata.
Pertanto, accoglieva parzialmente l’appello, riducendo il contributo a € 1.100 mensili per ciascun figlio e la partecipazione paterna alle spese straordinarie al 60%, con decorrenza dalla domanda di appello del 30 luglio 2025. Confermava invece l’assegno divorzile di € 300 mensili.
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