In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, il genitore che ometta di corrispondere l’assegno di mantenimento stabilito dall’autorità giudiziaria in favore dei figli minorenni non può sottrarsi alla responsabilità penale di cui all’art. 570 c.p. invocando la propria condizione di disoccupazione, ove non dimostri un’impossibilità economica oggettiva, assoluta, perdurante e incolpevole di adempiere. L’acquisto occasionale di generi alimentari, capi di abbigliamento o regali per i figli non costituisce modalità alternativa di adempimento dell’obbligazione e non esclude l’offensività della condotta omissiva. Lo stato di bisogno dei figli minorenni deve ritenersi in re ipsa, in ragione della loro impossibilità di provvedere autonomamente al proprio sostentamento, senza che sia necessaria la prova dell’effettiva privazione dei mezzi di sussistenza. La protratta e reiterata omissione dei versamenti, determinando un progressivo aggravamento della lesione del bene giuridico tutelato, esclude altresì, in assenza di elementi di occasionalità, l’applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall’art. 131-bis c.p.
Corte di Cassazione, Sezione VI penale, sentenza 14 ottobre 2026, n. 36101
Un padre veniva condannato dal Tribunale di Patti per avere omesso, per oltre un anno e mezzo, il versamento dell’assegno mensile di 600 euro disposto dal giudice civile per il mantenimento dei figli minorenni.
La condanna, confermata dalla Corte d’Appello di Messina, veniva impugnata dall’imputato, il quale sosteneva di essere disoccupato e nell’impossibilità economica di adempiere, evidenziando di avere comunque provveduto all’acquisto di generi alimentari, vestiti e piccoli regali per i figli. Contestava inoltre la mancata dimostrazione dello stato di bisogno dei minori e chiedeva l’applicazione della particolare tenuità del fatto.
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che la semplice disoccupazione non dimostra l’assoluta impossibilità di adempiere, soprattutto quando l’obbligato sia abile al lavoro e svolga, sia pure saltuariamente, attività lavorativa.
Ha inoltre precisato che gli acquisti occasionali effettuati in favore dei figli non sostituiscono il versamento dell’assegno stabilito dal giudice e che lo stato di bisogno dei minorenni è presunto in ragione della loro naturale condizione di dipendenza economica.
Infine, la Corte ha escluso l’applicabilità dell’art. 131-bis c.p., considerata la durata e la sistematicità dell’inadempimento, incompatibili con il carattere occasionale della condotta e con la particolare tenuità dell’offesa.
www.cassazione.net
Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni
Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.