In materia di affidamento dei figli minori, è legittimo disporre l’affidamento cosiddetto super esclusivo in favore di un solo genitore quando risulti accertato che l’altro, attraverso condotte sistematiche di accentramento decisionale, tenda a escluderlo dalle scelte riguardanti la prole, mostrando altresì difficoltà nel riconoscere i bisogni dei figli e nel distinguerli dalle proprie esigenze emotive.
In particolare, la tendenza della madre a decidere autonomamente i percorsi dei figli, senza condivisione con il padre, unitamente all’atteggiamento oppositivo nei confronti dei servizi e alle criticità delle competenze genitoriali emerse dalla CTU, può giustificare l’attribuzione esclusiva al padre anche delle decisioni di maggiore interesse relative all’istruzione, all’educazione e alla salute.
L’affidamento super esclusivo, pur costituendo una misura eccezionale e particolarmente incisiva sul principio di bigenitorialità, trova giustificazione quando, sulla base di un rigoroso accertamento delle circostanze concrete, risulti prevalente l’interesse dei minori ad avere un unico genitore capace di assumere decisioni adeguate alle loro esigenze.
Cass. civ., Sez. I, ord. n. 34322 del 30 ottobre 2026
Il Tribunale di Torino disponeva l’affidamento esclusivo rafforzato di due figli minori al padre, attribuendogli anche il potere di assumere autonomamente le decisioni di maggiore interesse relative all’istruzione, all’educazione, alla salute e alla residenza abituale.
La madre impugnava la decisione, contestando soprattutto le conclusioni della CTU sulle proprie competenze genitoriali e lamentando la mancata considerazione di alcuni elementi istruttori favorevoli.
La Corte d’Appello di Torino confermava il provvedimento, valorizzando le criticità emerse nella relazione peritale, tra cui le difficoltà materne nel riconoscere i bisogni dei figli, nel distinguere le proprie esigenze emotive da quelle dei minori e nel collaborare con i servizi e con l’altro genitore.
La madre ricorreva per cassazione, denunciando, tra l’altro, la violazione delle norme sull’ascolto dei minori, l’erronea valutazione della CTU e l’illegittimità dell’affidamento super esclusivo.
La Suprema Corte rigettava il ricorso, ritenendo che la decisione impugnata fosse sorretta da una motivazione approfondita e coerente, fondata sulle risultanze peritali e sugli ulteriori elementi istruttori acquisiti.
La Cassazione ribadiva che l’affidamento super esclusivo può trovare giustificazione nell’interesse concreto dei minori a una gestione stabile ed efficace delle decisioni genitoriali, quando le condotte dell’altro genitore risultino incompatibili con un esercizio condiviso della responsabilità genitoriale.
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