In materia di affidamento dei figli minori, l’affidamento condiviso, pur costituendo la regola in attuazione del principio di bigenitorialità, deve essere escluso quando risulti concretamente pregiudizievole per il sano sviluppo psicofisico del minore a causa dell’inidoneità dell’altro genitore all’esercizio del proprio ruolo. La valutazione deve fondarsi sull’esclusivo interesse morale e materiale della prole e su un giudizio prognostico, basato su elementi concreti, relativo alle capacità affettive, educative e relazionali di ciascun genitore e alle conseguenze che il regime di affidamento è destinato a produrre sulla vita del figlio. Ove siano accertate una conclamata inidoneità educativa, rigidità di pensiero, incapacità di assumere la prospettiva del figlio e di riconoscerne il disagio emotivo, tali da rendere l’affidamento condiviso pregiudizievole, può essere disposto l’affidamento esclusivo “rafforzato”, attribuendo all’altro genitore il potere di assumere autonomamente anche le decisioni di maggiore interesse relative a salute, istruzione, educazione e residenza abituale del minore.
Tribunale di Lecce, Sezione Seconda Civile, sentenza 20 febbraio 2026
Nell’ambito di un giudizio di divorzio, la controversia residua riguardava essenzialmente la regolamentazione dell’affidamento del figlio, nato nel 2011. Il Tribunale disponeva una CTU sulle capacità genitoriali, sullo stato psicologico del minore e sulle ragioni delle difficoltà nella relazione con i genitori.
La consulenza individuava nella madre l’unico reale punto di riferimento del ragazzo, capace di assicurargli protezione, affidabilità, ascolto e comprensione. Quanto al padre, rilevava invece rigidità di pensiero, autoreferenzialità, impostazione educativa autoritaria e soprattutto incapacità di assumere la prospettiva del figlio e riconoscerne il malessere. Il minore presentava una significativa fragilità emotiva e manifestava nei confronti del padre sentimenti di rabbia e delusione, pur accompagnati dal bisogno di essere accolto.
Secondo la CTU, la rigidità paterna, la mancanza di autocritica e di capacità di mentalizzazione, la svalutazione dell’intervento psicologico e l’indisponibilità al trattamento costituivano elementi gravemente pregiudizievoli per il sano sviluppo psicofisico del figlio e ostativi all’affidamento condiviso.
Il Tribunale ha quindi disposto l’affidamento esclusivo rafforzato alla madre, attribuendole autonomia nelle decisioni riguardanti istruzione, educazione, salute, attività ludico-ricreative, residenza e percorso formativo del figlio. Ha inoltre disposto la prosecuzione della psicoterapia e un percorso di mentoring per il ragazzo. La ripresa dei rapporti con il padre è stata subordinata all’attivazione e all’esito di un percorso di mediazione familiare.
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