In caso di concorso tra coniuge divorziato e coniuge superstite nella pensione di reversibilità, il criterio della durata dei rispettivi matrimoni, pur necessario e preponderante, non opera in modo automatico, dovendo essere ponderato con ulteriori elementi correlati alla funzione solidaristica dell’istituto, quali la durata delle convivenze prematrimoniali, le condizioni economiche degli aventi diritto, le rispettive condizioni di salute e l’entità dell’assegno divorzile. Quest’ultimo non costituisce né un limite né un tetto massimo della quota attribuibile all’ex coniuge. La pensione di reversibilità costituisce, ricorrendo i presupposti dell’art. 9 L. n. 898/1970, una prosecuzione della funzione di sostegno economico propria dell’assegno divorzile; pertanto, le condizioni di particolare fragilità sanitaria ed economica dell’ex coniuge possono giustificare l’attribuzione in suo favore di una quota superiore a quella risultante dalla mera proporzione temporale tra la durata dei matrimoni.
Tribunale di Pescara, sentenza 15 luglio 2026, n. 858
L’ex moglie di un pensionato deceduto agiva ai sensi dell’art. 9, comma 3, L. 898/1970, chiedendo l’attribuzione dell’80% della pensione di reversibilità, già riconosciuta al coniuge superstite. Quest’ultima e l’ente previdenziale sollevavano, tra l’altro, eccezioni relative alla competenza territoriale; la moglie superstite chiedeva comunque di conservare la quota più elevata possibile.
Il Tribunale chiarisce anzitutto che il giudizio ex art. 9 ha ad oggetto la ripartizione dell’unica pensione di reversibilità tra i due aventi diritto e conduce a una sentenza costitutiva che determina le rispettive percentuali. La controversia non ha natura strettamente previdenziale, ma trova fondamento anche nella solidarietà post-coniugale.
Applicando il solo criterio temporale, i matrimoni erano durati rispettivamente 29 anni per l’ex coniuge e 24 anni per il coniuge superstite, con una conseguente ripartizione solo moderatamente favorevole alla prima. Il Tribunale ha tuttavia considerato anche gli ulteriori criteri equitativo-solidaristici.
In particolare, l’ex moglie presentava una grave condizione di disabilità, con impossibilità di deambulare senza accompagnatore, era priva di altre fonti di reddito e aveva continuato a dipendere economicamente dall’assegno divorzile; è stata inoltre valorizzata la lunga convivenza con il de cuius. Anche la moglie superstite presentava una fragilità psichiatrica, ritenuta tuttavia meno rilevante nella comparazione complessiva.
Il Tribunale ha pertanto attribuito il 70% della pensione di reversibilità all’ex coniuge e il 30% al coniuge superstite, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo al decesso.
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