In tema di dichiarazione dello stato di adottabilità, il diritto fondamentale del minore a crescere nella propria famiglia di origine può essere sacrificato soltanto in presenza di una situazione di abbandono grave e non transitoria, derivante dall’irreversibile incapacità dei genitori di assicurargli le cure materiali, il sostegno affettivo e l’assistenza psicologica indispensabili per un equilibrato sviluppo. La mera manifestazione della volontà del genitore di occuparsi del figlio non è sufficiente a escludere lo stato di abbandono quando permangano condizioni oggettive che impediscano l’effettivo esercizio delle funzioni genitoriali. 16141-17524052c-corte-appello-s…
L’adozione mite, realizzabile attraverso l’adozione in casi particolari ex art. 44, lett. d), L. n. 184/1983, può essere utilizzata quando risponda all’interesse del minore conservare il rapporto con la famiglia biologica, evitando la completa recisione dei legami originari. Essa deve invece essere esclusa quando la prosecuzione di tali rapporti non corrisponda all’interesse del minore e la loro interruzione risulti funzionale al conseguimento della stabilità affettiva necessaria a un equilibrato percorso di crescita.
Corte d’Appello di Salerno, Sezione Minorenni, sentenza 4 agosto 2026, n. 14
Con l’espressione “adozione mite” si indica, nel provvedimento, il ricorso al modello dell’adozione in casi particolari ex art. 44, lett. d), L. 184/1983, quale soluzione che consente al minore di inserirsi stabilmente nella famiglia adottiva senza recidere completamente i rapporti con la famiglia di origine. 16141-17524052c-corte-appello-s…
Si distingue quindi dall’adozione piena o legittimante. La Corte sottolinea soprattutto che non costituisce una soluzione da preferire automaticamente ogni volta che esista un legame biologico: occorre verificare in concreto l’interesse del minore alla conservazione di quel legame. Se la sua interruzione avrebbe conseguenze negative sullo sviluppo del bambino, l’adozione mite può rappresentare una soluzione appropriata; se, al contrario, è proprio la cessazione dei rapporti a consentire al minore di acquisire stabilità affettiva, essa deve essere esclusa.
Il Tribunale per i Minorenni di Salerno aveva dichiarato lo stato di adottabilità del minore P.S., rilevando una situazione di grave e irrecuperabile incapacità genitoriale materna. La famiglia era seguita dai servizi da molti anni: erano emerse carenze nell’assistenza dei figli, scarsa collaborazione con i servizi, rifiuto di diversi interventi di sostegno e difficoltà nell’assicurare ai minori un ambiente familiare adeguato. 1
Le successive valutazioni psicologiche avevano evidenziato nella madre una grave carenza nelle diverse aree delle competenze genitoriali e l’incapacità di riconoscere e soddisfare adeguatamente i bisogni dei figli. Il minore, nel frattempo positivamente inserito presso la famiglia affidataria, aveva dichiarato di voler continuare a vivere con gli affidatari e di non voler vedere la madre.
La madre impugnava la decisione, sostenendo, tra l’altro, che non fosse stata adeguatamente valutata la sua situazione attuale, chiedendo una CTU sulle capacità genitoriali e prospettando la possibilità di ricorrere all’adozione mite.
La Corte d’Appello ha rigettato il gravame, ritenendo accertata una grave e irreversibile compromissione delle capacità genitoriali. Ha escluso anche l’adozione mite perché la madre non rappresentava per il figlio un punto di riferimento neppure sul piano affettivo e il minore aveva manifestato la volontà di non avere rapporti con lei. Nel caso concreto, dunque, la recisione del rapporto con la famiglia d’origine è stata ritenuta funzionale alla conquista della necessaria stabilità affettiva del minore.
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