In tema di amministrazione di sostegno, la mera sussistenza di limitazioni fisiche, anche accompagnate dal riconoscimento dell’invalidità civile al cento per cento, dello stato di handicap grave e della necessità di assistenza continua, non determina automaticamente la ricorrenza dei presupposti di cui all’art. 404 c.c., dovendosi accertare in concreto se la menomazione incida sulla capacità della persona di provvedere ai propri interessi e se le esigenze di protezione possano essere soddisfatte mediante strumenti meno invasivi. Qualora la persona sia compos mentis, conservi adeguate capacità di comprensione, giudizio e autodeterminazione e manifesti consapevolmente la propria opposizione alla misura, la mera necessità di assistenza materiale non può fondare la nomina di un amministratore di sostegno, spettando all’interessato decidere autonomamente come provvedere alle proprie esigenze.
Cassazione civile, Sez. I, ordinanza 23 settembre 2026, n. 25747
Sintesi della vicenda
Un figlio chiedeva l’apertura dell’amministrazione di sostegno in favore del padre, affetto da patologie neurologiche e cardiologiche, sostenendo che non fosse in grado di provvedere autonomamente ai propri interessi. Il beneficiando si opponeva alla misura. Dopo l’esame personale e una CTU, il Giudice tutelare respingeva il ricorso; il Tribunale di Salerno, in sede di reclamo, confermava la decisione, valorizzando la volontà contraria dell’interessato, le risultanze della CTU e l’assenza di elementi dimostrativi di una concreta incapacità di curare i propri interessi. Il ricorrente deduceva in Cassazione che l’amministrazione di sostegno può essere disposta anche in assenza di deficit cognitivi e contestava la mancata adeguata valorizzazione della documentazione INPS attestante invalidità civile al 100%, handicap grave e necessità di assistenza continua. La Cassazione rigetta il ricorso. Ribadisce che l’amministrazione di sostegno non è destinata a sostituire la persona fragile nelle proprie scelte di vita, ma deve rispondere a concrete esigenze di protezione, nel rispetto dell’autodeterminazione. Occorre quindi verificare specificamente l’incidenza della menomazione sulla capacità di curare i propri interessi e l’eventuale possibilità di ricorrere a strumenti alternativi, quali deleghe o una rete familiare e sociale di supporto. Nel caso concreto, la CTU aveva escluso deficit cognitivi e accertato la conservazione della capacità di giudizio e autodeterminazione, mentre l’interessato aveva espresso chiaramente la propria contrarietà alla misura. Il riconoscimento dell’invalidità totale e della necessità di assistenza continua costituisce un elemento probatorio, ma non dimostra di per sé l’incapacità di provvedere ai propri interessi.
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