In presenza di una condizione di abituale infermità caratterizzata dalla totale compromissione delle funzioni cognitive e dall’assoluta incapacità del soggetto di comprendere la realtà circostante e di provvedere ai propri interessi, la misura dell’amministrazione di sostegno non risulta adeguata, dovendosi invece fare ricorso all’interdizione ex art. 414 c.c. L’interdizione costituisce infatti l’unico strumento idoneo a garantire una rappresentanza integrale della persona, anche con riguardo alle decisioni sanitarie, assistenziali e di collocazione residenziale, comprese quelle eventualmente da assumere contro la volontà dell’interessato.
Trib. Savona, sentenza 280 del 29/4/2026
Sintesi della vicenda
Il marito della resistente proponeva ricorso per ottenere l’interdizione della moglie, affetta da una grave forma di morbo di Alzheimer progressivamente degenerativa, già diagnosticata da anni e ormai giunta a uno stadio severo. La documentazione sanitaria prodotta attestava la totale compromissione delle funzioni cognitive, la perdita della capacità di intendere e di volere e la necessità di assistenza continua per gli atti quotidiani della vita.
Nel corso dell’esame personale, la donna appariva incapace di comprendere le domande rivoltele, non orientata nel tempo e nello spazio e priva della capacità di esprimere risposte adeguate. Il Tribunale riteneva pertanto sussistenti i presupposti dell’interdizione ex art. 414 c.c., escludendo l’idoneità dell’amministrazione di sostegno.
Il Collegio evidenziava come quest’ultima misura, pur finalizzata alla valorizzazione delle residue capacità del beneficiario, non attribuisca all’amministratore i poteri sostitutivi propri del tutore, specie con riferimento alle decisioni personali, sanitarie e di collocazione assistenziale protratta. Richiamando la giurisprudenza costituzionale e di legittimità, il Tribunale affermava che solo l’interdizione consente una rappresentanza piena e continuativa nei casi di totale incapacità irreversibile della persona. Veniva quindi pronunciata l’interdizione, con contestuale nomina del tutore e del protutore.
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