In tema di amministrazione di sostegno, il riconoscimento dell’invalidità civile al 100%, dello stato di handicap grave e della necessità di assistenza continua non determina automaticamente la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della misura di protezione prevista dall’art. 404 c.c. Il giudice deve accertare in concreto se le condizioni di menomazione fisica o psichica incidano effettivamente sulla capacità della persona di provvedere ai propri interessi e se le esigenze di protezione possano essere soddisfatte attraverso strumenti alternativi meno limitativi della sua autonomia.
Qualora la persona, pur affetta da gravi limitazioni fisiche, conservi integre le capacità cognitive, di giudizio e di autodeterminazione, la necessità di assistenza materiale non giustifica, di per sé, la nomina di un amministratore di sostegno, dovendo essere rispettata la volontà lucida e consapevole dell’interessato, anche quando contraria all’applicazione della misura.
Un figlio proponeva ricorso al giudice tutelare per ottenere l’apertura dell’amministrazione di sostegno in favore del padre, affetto da patologie neurologiche e cardiologiche che, secondo il ricorrente, gli impedivano di provvedere autonomamente ai propri interessi.
Il padre si opponeva alla domanda. All’esito dell’audizione personale e della consulenza tecnica d’ufficio, il giudice tutelare respingeva il ricorso, decisione successivamente confermata dal Tribunale di Salerno in sede di reclamo.
Il figlio ricorreva in Cassazione, sostenendo che il Tribunale avesse erroneamente attribuito valore decisivo alla lucidità e alla volontà contraria del padre, trascurando la documentazione medico-legale attestante un’invalidità civile del 100%, una condizione di handicap grave e la necessità di assistenza continua. Evidenziava inoltre l’assenza di un’adeguata rete familiare di supporto.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso, ribadendo che l’amministrazione di sostegno non costituisce una conseguenza automatica della disabilità o della necessità di assistenza materiale.
La misura, infatti, non è destinata a sostituire la persona fragile nelle proprie scelte di vita, ma a garantirne la protezione quando essa non sia concretamente in grado di provvedere ai propri interessi.
Nel caso esaminato, l’audizione personale e la consulenza tecnica avevano accertato la conservazione delle capacità cognitive, decisionali e di autodeterminazione del padre, il quale aveva manifestato una chiara opposizione alla nomina dell’amministratore.
La Suprema Corte precisa che, quando una persona pienamente capace di intendere e di volere presenti limitazioni esclusivamente fisiche, la scelta delle modalità con cui organizzare la propria assistenza, anche mediante l’assunzione di personale domestico, appartiene alla sua sfera di autodeterminazione e non può essere sindacata dal giudice.
La Cassazione chiarisce, inoltre, che il mancato riconoscimento di valore prevalente alla documentazione INPS rispetto alla CTU e all’audizione personale non integra, di per sé, un vizio di omesso esame di fatto decisivo ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., trattandosi di valutazione delle prove riservata al giudice di merito.
Viene pertanto confermato il rigetto della domanda di amministrazione di sostegno.
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