In materia di protezione delle persone prive di autonomia, il criterio distintivo tra amministrazione di sostegno e interdizione non va individuato nel diverso grado di gravità dell’infermità, bensì nella concreta idoneità della misura a soddisfare le specifiche esigenze di protezione dell’interessato. L’interdizione, quale misura residuale ed extrema ratio, è pertanto giustificata quando l’amministrazione di sostegno, pur già applicata, si sia rivelata in concreto insufficiente e il soggetto, affetto da patologia psichica grave e irreversibile, sia totalmente privo di capacità di autodeterminazione e continui a porre in essere atti giuridici e patrimoniali gravemente pregiudizievoli, non disponendo di effettive capacità residue da preservare.
Tribunale di Ferrara, sentenza 16 luglio 2026, n. 754
Sintesi della vicenda
La madre, già amministratrice di sostegno del figlio maggiorenne affetto da grave disabilità intellettiva, disturbo dello spettro autistico e sindrome psicotica, chiedeva l’interdizione giudiziale, sostenendo che l’AdS non fosse più sufficiente. Il figlio, infatti, continuava compulsivamente a stipulare contratti ed effettuare acquisti online, contraendo debiti, ed era stato inoltre coinvolto in diversi procedimenti penali per condotte realizzate attraverso social network.
Il Tribunale ha accertato una compromissione totale e irreversibile delle capacità cognitive e di autodeterminazione e ha rilevato che, nonostante l’amministrazione di sostegno già in essere, i genitori non riuscivano più a contenere condotte suscettibili di arrecare gravi e attuali pregiudizi alla persona e al patrimonio dell’interessato.
Richiamato il carattere residuale dell’interdizione, il Collegio ha ritenuto che, nel caso concreto, essa costituisse l’unico strumento capace di assicurare un’adeguata protezione sotto il profilo dell’assistenza, della cura personale e della gestione patrimoniale, dichiarando quindi l’interdizione e nominando la madre tutore provvisorio.