Nel giudizio ex art. 250, comma 4, c.c., il riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio da parte del genitore biologico, in mancanza del consenso dell’altro genitore che abbia già effettuato il riconoscimento, può essere negato soltanto quando risulti che il mero acquisto dello status di figlio sia suscettibile di arrecare al minore un pregiudizio grave, concreto, attuale e specificamente individuato. La valutazione richiesta al giudice deve infatti distinguere il piano dell’acquisto dello status filiationis da quello, successivo e autonomo, dell’esercizio della responsabilità genitoriale e della costruzione della relazione personale con il genitore biologico. Ne consegue che l’elevata conflittualità tra gli adulti, la discontinuità o l’assenza di un rapporto consolidato tra padre biologico e figlio, la presenza nella vita del minore di una diversa figura paterna di riferimento, il tempo trascorso dalla nascita, le difficoltà genitoriali riscontrate dai Servizi sociali e la necessità di una ripresa graduale e protetta dei rapporti non costituiscono, di per sé, ragioni ostative al riconoscimento, ove non sia dimostrato che sia proprio l’acquisto dello status a determinare un grave pregiudizio per il minore. Tali circostanze rilevano, invece, nella successiva regolamentazione della responsabilità genitoriale, della frequentazione e degli interventi di sostegno e accompagnamento. Il diritto del minore alla verità biologica, alla propria identità personale e familiare e alla compiuta definizione dello status non può essere sacrificato sulla base di un pregiudizio meramente ipotetico o di una generica valutazione di inopportunità. Neppure la presenza di un “padre sociale” o la pendenza di un procedimento di adozione in casi particolari impediscono il riconoscimento della paternità biologica già accertata, dovendo i diversi rapporti essere coordinati nel superiore interesse del minore. Quanto al cognome, in caso di secondo riconoscimento la sua attribuzione non costituisce effetto automatico del riconoscimento, ma deve essere autonomamente valutata ai sensi dell’art. 262 c.c. in funzione dell’identità personale del minore; può pertanto disporsi l’aggiunta del cognome paterno a quello materno quando tale soluzione, senza cancellare l’identità anagrafica già acquisita, risulti idonea a rappresentare la duplice appartenenza genitoriale e non determini uno specifico pregiudizio.
Tribunale di Belluno, sentenza non definitiva 22 giugno 2026, n. 243
Il procedimento nasce dalla domanda proposta dal padre biologico di un minore nato nel 2020, diretta a ottenere, ai sensi dell’art. 250, comma 4, c.c., una sentenza sostitutiva del consenso materno al riconoscimento.
Il bambino era nato durante il matrimonio della madre con un altro uomo ed era stato inizialmente registrato come figlio di quest’ultimo in forza della presunzione di paternità. Un precedente giudizio di disconoscimento davanti al Tribunale di Bologna, accompagnato da accertamento genetico, aveva però escluso la paternità del marito della madre e confermato quella biologica dell’odierno ricorrente, con conseguente perdita del precedente cognome e assunzione di quello materno.
La madre evidenziava, tuttavia, la necessità di valutare con particolare cautela l’impatto del riconoscimento sul bambino: questi era stabilmente inserito nel nucleo materno, aveva individuato nel marito della madre la propria figura paterna di riferimento ed era coinvolto in una situazione familiare particolarmente complessa. Era inoltre pendente dinanzi al Tribunale per i Minorenni di Venezia un procedimento di adozione in casi particolari promosso dal padre sociale. I Servizi sociali avevano riscontrato un’elevata conflittualità tra gli adulti e la necessità di accompagnare gradualmente il minore nella ricostruzione della propria storia familiare.
Il Tribunale distingue nettamente l’acquisto dello status dalla concreta instaurazione ed esercizio della relazione genitoriale. Le criticità riscontrate impongono gradualità, sostegno e monitoraggio, ma non dimostrano che il bambino possa subire un danno per il solo fatto di diventare giuridicamente figlio del padre biologico. Al contrario, la definizione dello status realizza il diritto fondamentale del minore ad avere una situazione giuridica corrispondente alla realtà biologica già accertata.
Il Tribunale ha quindi accolto la domanda ex art. 250, comma 4, c.c., pronunciando sentenza sostitutiva del consenso materno. Ha inoltre disposto l’aggiunta del cognome paterno a quello materno, ritenendo che la soluzione preservi il cognome già utilizzato dal bambino e, contemporaneamente, rappresenti sul piano anagrafico la filiazione biologica accertata. Il giudizio prosegue, invece, per disciplinare responsabilità genitoriale, frequentazione padre-figlio, mantenimento e interventi di sostegno, con conferma della presa in carico da parte dei Servizi sociali.
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