In materia di mantenimento dei figli, il diritto del genitore che abbia sostenuto spese straordinarie nell’interesse della prole al rimborso della quota gravante sull’altro genitore non è automaticamente escluso dalla mancanza di un preventivo accordo o consenso, anche quando l’accordo di separazione preveda forme di concertazione tra i genitori. Occorre distinguere le spese che, pur non predeterminabili nel loro ammontare, riguardano esigenze sostanzialmente certe, ordinarie e prevedibilmente destinate a ripetersi, per le quali non è necessario il preventivo accordo, da quelle connotate da imprevedibilità e rilevanza, rispetto alle quali la mancata concertazione non determina comunque, di per sé, l’irripetibilità. In caso di dissenso, spetta al giudice verificare la rispondenza della spesa al preminente interesse del figlio, la sua utilità, la proporzionalità rispetto al tenore di vita familiare e la sostenibilità in relazione alle condizioni economiche dei genitori. Ne consegue che le spese necessarie al percorso universitario scelto dal figlio secondo le proprie capacità, inclinazioni e aspirazioni, comprese quelle conseguenti alla frequenza dell’università fuori sede, sono rimborsabili secondo i criteri di riparto stabiliti tra i genitori quando risultino conformi all’interesse del figlio e proporzionate alle loro capacità economiche, non potendo il dovere costituzionale dei genitori di mantenere, istruire ed educare la prole essere subordinato al mero preventivo consenso di uno di essi.
Corte d’Appello dell’Aquila, sentenza 22 settembre 2026
La controversia trae origine da un’opposizione a precetto proposta dal padre nei confronti della madre, che aveva intimato il pagamento di circa € 15.935, comprendenti il rimborso di spese straordinarie sostenute per il figlio e arretrati del mantenimento. Tra le somme contestate assumevano particolare rilievo le spese connesse alla scelta del figlio di intraprendere un percorso universitario a Milano, comprese le conseguenti spese di alloggio.
Il padre sosteneva di non doverle rimborsare perché la scelta universitaria non era stata preventivamente concordata tra i genitori. Il Tribunale di Lanciano aveva parzialmente accolto l’opposizione, rideterminando il credito in € 7.626,96, valorizzando proprio la mancanza del preventivo consenso paterno.
La madre proponeva appello, sostenendo che la mancanza di concertazione non fosse sufficiente a escludere il rimborso di spese sostenute nell’interesse del figlio.
La Corte d’Appello dell’Aquila accoglie l’impugnazione. Richiamando la giurisprudenza di legittimità, afferma che il mancato preventivo accordo non comporta automaticamente la perdita del diritto al rimborso: ciò che assume rilievo è la verifica della corrispondenza della spesa all’interesse del figlio e della sua proporzionalità rispetto alle condizioni economiche della famiglia.
Nel caso concreto, le spese universitarie e di alloggio erano funzionali al percorso di studi scelto dal figlio in conformità alle proprie capacità e inclinazioni e risultavano compatibili con le capacità economiche paterne. La Corte sottolinea inoltre che le previsioni dell’accordo di separazione sulla concertazione delle scelte non possono prevalere sul dovere di rango costituzionale di mantenere, istruire ed educare i figli nel loro superiore interesse.
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