Gli accordi patrimoniali stipulati dai coniugi “in occasione” della separazione o del divorzio, ma estranei al contenuto essenziale della regolamentazione della crisi familiare, costituiscono espressione dell’autonomia negoziale ai sensi degli artt. 1321 e 1322 c.c. e sono vincolanti secondo le ordinarie regole civilistiche, purché non incidano su diritti indisponibili. Tali pattuizioni, pur inserendosi nel complessivo assetto degli interessi conseguente alla cessazione della vita coniugale, non trovano causa nel divorzio, ma sono da esso soltanto occasionate e rimangono pertanto assoggettate alla disciplina propria dei negozi giuridici. Ne consegue che esse non possono essere revocate o modificate dal giudice nel procedimento di modifica delle condizioni di divorzio ex art. 473-bis.29 c.p.c., neppure in presenza di dedotti mutamenti sopravvenuti delle condizioni economiche o personali di uno degli ex coniugi.
Tribunale di Napoli, Sezione Prima Civile, sentenza 25 agosto 2026, n. 12023
A seguito del divorzio, gli ex coniugi avevano raggiunto un articolato accordo volto alla complessiva sistemazione dei loro rapporti patrimoniali. In particolare, la moglie si era obbligata a trasferire ai figli la proprietà di diversi immobili, mentre il marito si era impegnato a corrisponderle € 80.000 una tantum e aveva assunto ulteriori obblighi e rinunce di carattere economico e giudiziario. Il Tribunale, nella sentenza di divorzio, aveva espressamente precisato di limitarsi a prendere atto delle pattuizioni patrimoniali estranee al contenuto proprio del giudizio matrimoniale.
Successivamente la donna proponeva ricorso ex art. 473-bis.29 c.p.c., deducendo un peggioramento delle proprie condizioni economiche e personali e chiedendo di sospendere o eliminare l’obbligo di trasferimento degli immobili, così da conservarne la titolarità.
Il Tribunale di Napoli ha dichiarato la domanda inammissibile, distinguendo tra il contenuto essenziale degli accordi di divorzio — suscettibile, ricorrendone i presupposti, di successiva modifica — e le pattuizioni patrimoniali meramente accessorie, che costituiscono autonomi negozi di diritto privato. Nel caso concreto, l’accordo relativo al trasferimento degli immobili era stato soltanto occasionato dal divorzio e il Tribunale ne aveva effettuato una mera presa d’atto, senza recepirlo nel dispositivo. Esso rimane quindi sottratto al potere modificativo del giudice ex art. 473-bis.29 c.p.c.
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