In materia di amministrazione di sostegno, i familiari del beneficiario non vantano, in quanto tali, un diritto di accesso agli atti del procedimento, contenenti informazioni personali, sanitarie e patrimoniali dell’amministrato, la cui riservatezza deve essere tutelata anche nei confronti dei congiunti. Il Giudice Tutelare, investito di una richiesta di accesso formulata da un familiare, deve preliminarmente acquisire la volontà del beneficiario e, qualora questi non sia in grado di esprimerla consapevolmente, valutare se l’ostensione degli atti sia assolutamente indispensabile alla migliore gestione dell’amministrazione, avendo riguardo esclusivamente all’interesse dell’amministrato e non a quello del richiedente. Deve pertanto essere rigettata l’istanza generica, priva dell’indicazione di uno specifico e concreto interesse alla tutela del beneficiario, soprattutto in presenza di un’elevata conflittualità familiare, che impone particolare cautela per evitare un utilizzo delle informazioni estraneo alle finalità assistenziali della misura.
La controversia trae origine dall’istanza presentata il 21 ottobre 2026 dal fratello di una donna sottoposta ad amministrazione di sostegno, con la quale chiedeva di accedere agli atti del relativo procedimento. Il Giudice Tutelare del Tribunale di Genova ha evidenziato che l’assoggettamento di una persona ad amministrazione di sostegno non determina la perdita del diritto alla riservatezza né attribuisce automaticamente ai familiari la facoltà di conoscere informazioni riguardanti redditi, patrimonio, spese, condizioni sanitarie e gestione della vita personale. Nel caso concreto, la beneficiaria non era in grado, a causa delle proprie patologie, di esprimere consapevolmente la volontà in ordine alla richiesta di accesso. Il Tribunale ha quindi rilevato che:
L’istanza del fratello era formulata in termini del tutto generici.
Non era stata indicata alcuna specifica esigenza di tutela dell’interesse della beneficiaria.
Tra i familiari sussisteva un’elevata conflittualità, tale da far temere un utilizzo delle informazioni per finalità estranee al progetto assistenziale.
Il diritto alla riservatezza dell’amministrata doveva prevalere sull’interesse conoscitivo del familiare, in assenza di una concreta utilità dell’accesso per la gestione della misura.
Il Giudice Tutelare ha pertanto rigettato l’istanza di accesso agli atti, facendo espressamente salva la possibilità di una successiva rivalutazione qualora il richiedente dimostri un interesse specifico e concreto. Il provvedimento ribadisce così la centralità della volontà, della dignità e della riservatezza del beneficiario nell’amministrazione di sostegno, anche rispetto alle pretese conoscitive dei suoi familiari.
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