In tema di procedimenti relativi ai minori, non tutti i provvedimenti temporanei e urgenti adottati in corso di causa, successivamente alla prima udienza di comparizione, sono reclamabili ai sensi dell’art. 473-bis.24 c.p.c., ma soltanto quelli che sospendono o introducono sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale, comportano sostanziali modifiche dell’affidamento o della collocazione del minore ovvero ne dispongono l’affidamento a soggetti diversi dai genitori. Ne consegue che non è reclamabile il provvedimento che, senza modificare il collocamento prevalente del minore, autorizzi la sua iscrizione a una diversa scuola, ancorché tale scelta comporti per uno dei genitori un maggiore aggravio negli spostamenti necessari all’esercizio della frequentazione con il figlio.
Cassazione civile, Sez. I, ordinanza 1° giugno 2026, n. 17245
Sintesi della vicenda
Nell’ambito di un procedimento per la modifica delle condizioni di affidamento e collocamento di un minore, il Tribunale aveva inizialmente confermato l’affidamento condiviso, previsto una collocazione paritaria alternata e disposto la prosecuzione della frequenza della scuola già frequentata. Successivamente, su istanza della curatrice speciale, aveva autorizzato per l’anno scolastico 2025/2026 l’iscrizione del minore a una diversa scuola. 17245
Il padre proponeva reclamo ex art. 473-bis.24 c.p.c., sostenendo, tra l’altro, che il cambio di scuola incidesse concretamente sulla frequentazione padre-figlio, rendendola più difficoltosa per la maggiore distanza da percorrere. La Corte d’appello dichiarava il reclamo inammissibile perché il provvedimento non determinava una modifica sostanziale né dell’affidamento né della collocazione del minore. 17245 17245
La Cassazione conferma l’inammissibilità: per i provvedimenti adottati in corso di causa il reclamo ex art. 473-bis.24 c.p.c. è circoscritto alle ipotesi espressamente indicate dalla norma. Nel caso concreto, il cambio di scuola non aveva modificato il collocamento prevalente del minore presso la madre. Neppure il maggiore disagio logistico lamentato dal padre trasformava la decisione scolastica in una modifica sostanziale dell’affidamento o della collocazione; tale eventuale squilibrio potrà essere affrontato attraverso altre misure dirette a tutelare la bigenitorialità. 17245
La Corte precisa inoltre che la natura temporanea del provvedimento deriva dal suo essere stato adottato in corso di causa sulla base di un’istruttoria ancora in fieri, restando quindi suscettibile di conferma o modifica da parte del giudice del procedimento principale. 17245
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