In materia di responsabilità genitoriale, è legittima l’adozione di un provvedimento urgente inaudita altera parte che autorizzi l’iscrizione scolastica del minore anche in difetto del consenso dell’altro genitore, quando l’imminenza del termine amministrativo e l’atteggiamento ostruzionistico di quest’ultimo rendano impossibile l’instaurazione del contraddittorio senza pregiudicare in modo grave e irreversibile il superiore interesse del minore.
Trib. Lecce decreto 25/2/2026
Sintesi della vicenda
La madre proponeva istanza urgente per ottenere l’autorizzazione all’iscrizione scolastica dei figli nel Comune di residenza, a fronte del comportamento ostruzionistico del padre, che si opponeva senza motivazione o risultava irreperibile.
L’imminenza del termine per l’iscrizione rendeva impossibile attendere i tempi ordinari del contraddittorio, con il rischio di compromettere il diritto all’istruzione dei minori.
Il Tribunale, valorizzando il superiore interesse dei figli, la loro stabile residenza con la madre e l’assenza di valide ragioni contrarie, riteneva:
- abusivo il veto paterno,
- necessario intervenire con urgenza.
Pertanto, autorizzava con effetto immediato la madre all’iscrizione dei figli alla scuola del Comune di residenza, anche senza il consenso paterno, adottando un provvedimento urgente e immediatamente efficace.
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