In tema di amministrazione di sostegno, qualora la persona beneficiaria, pur conservando residue autonomie, sia affetta da compromissione cognitiva e inserita in un contesto di elevata conflittualità endofamiliare idonea a pregiudicarne il benessere e la realizzazione del progetto di vita, il giudice può disporre l’apertura della misura a tempo indeterminato e nominare un amministratore di sostegno estraneo al nucleo familiare, al fine di garantire una tutela effettiva, imparziale e proporzionata della persona fragile.
Trib. Como sent. 1000 del 23/1/2026
Sintesi della vicenda
Una donna adulta, affetta da idrocefalo congenito e sindrome di Dandy-Walker, con compromissione cognitiva ma parziali autonomie, dopo la morte dei genitori veniva inserita in una comunità residenziale.
Lo zio chiedeva l’apertura dell’amministrazione di sostegno con propria nomina e il rientro della nipote al domicilio, soluzione condivisa dalla beneficiaria. Tuttavia, nel corso dell’istruttoria emergeva un grave conflitto tra i familiari, con contrapposizioni sulle scelte di vita e possibili profili di conflitto di interessi.
I servizi sociali ritenevano adeguata la collocazione in comunità, pur non escludendo soluzioni domiciliari, evidenziando però la fragilità della rete familiare.
Il giudice, valorizzando la necessità di una tutela neutrale e la centralità della persona, disponeva l’apertura dell’amministrazione di sostegno a tempo indeterminato e nominava un amministratore esterno alla famiglia, incaricato anche di valutare, con i servizi, eventuali progetti alternativi di vita, inclusa la permanenza al domicilio.
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