In caso di minore nato da maternità surrogata, l’adozione in casi particolari ex art. 44, lett. d), l. n. 184/1983 costituisce lo strumento idoneo a riconoscere giuridicamente il rapporto con il genitore intenzionale, ove sia accertato un consolidato legame affettivo e familiare, dovendo il superiore interesse del minore alla continuità delle relazioni affettive prevalere sul divieto di surrogazione di maternità, senza che tale tutela possa essere automaticamente assorbita nei principi di ordine pubblico sottesi a detto divieto.
Trib. min. Bari sent. 13/3/2026
Sintesi della vicenda
Il caso riguarda un minore nato in Ucraina tramite maternità surrogata, con padre biologico e madre intenzionale. L’atto di nascita, inizialmente formato all’estero con indicazione di entrambi i genitori, era stato trascritto in Italia solo con riferimento al padre biologico, in ragione del divieto di surrogazione di maternità.
Rigettata la richiesta di trascrizione integrale dell’atto di nascita, la madre intenzionale proponeva ricorso per l’adozione in casi particolari ex art. 44, lett. d), l. n. 184/1983.
Dall’istruttoria emergeva un solido rapporto affettivo tra il minore e la madre intenzionale, inserito in un contesto familiare stabile, con piena condivisione del progetto genitoriale e adeguate capacità educative della coppia. Anche il minore manifestava attaccamento e benessere.
Il Tribunale, richiamando la giurisprudenza costituzionale, di legittimità e della CEDU, ha ritenuto che il divieto di maternità surrogata non possa comprimere il diritto del minore al riconoscimento giuridico dei legami affettivi consolidati, individuando nell’adozione in casi particolari lo strumento idoneo a realizzare tale tutela.
È stata pertanto accolta la domanda di adozione, valorizzando il superiore interesse del minore alla continuità della propria identità familiare e relazionale.
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