In materia di riconoscimento in Italia di provvedimenti stranieri di adozione del figlio biologico del partner da parte dell’altro componente di una coppia omoaffettiva, la competenza appartiene alla Corte d’Appello, ai sensi degli artt. 41, comma 1, e 64 ss. della l. n. 218/1995, e non al Tribunale per i minorenni, non trattandosi di adozione internazionale di un minore straniero in stato di abbandono. Qualora il rapporto genitoriale tragga origine dal ricorso alla gestazione per altri, il riconoscimento del provvedimento straniero presuppone la verifica che nel procedimento di adozione sia stato concretamente valutato il superiore interesse del minore. Non può pertanto essere riconosciuto nell’ordinamento italiano il provvedimento di adozione speciale pronunciato all’estero quando risulti la totale assenza di indagini sulla coppia genitoriale, sulla serietà e stabilità del progetto adottivo e sulla sua rispondenza al best interest del minore: tale carenza integra una violazione dei principi fondamentali dell’ordine pubblico sostanziale e processuale. Il controllo del giudice della delibazione non comporta una rivalutazione del merito della decisione straniera, ma è diretto a verificare la sussistenza dei requisiti indispensabili per il suo ingresso nell’ordinamento italiano.
Corte d’Appello di Milano, sentenza 29 luglio 2026, n. 30
Sintesi della vicenda
Due uomini, uniti in matrimonio celebrato all’estero e riconosciuto in Italia come unione civile, avevano avuto due figli negli Stati Uniti mediante gestazione per altri: ciascun minore era figlio biologico di uno dei componenti della coppia. Il Tribunale distrettuale del Minnesota aveva successivamente pronunciato due sentenze con le quali ciascun partner aveva adottato il figlio biologico dell’altro. I due genitori chiedevano alla Corte d’Appello di Milano il riconoscimento in Italia delle sentenze e il conseguente aggiornamento degli atti di nascita Nel procedimento emergeva che i ricorrenti avevano ottenuto dal giudice statunitense la dispensa dal collocamento preadottivo, dallo studio di idoneità all’adozione, dalla valutazione successiva al collocamento e da ulteriori indagini, anche in ragione della loro residenza a Milano. La Corte ha innanzitutto affermato la propria competenza, ritenendo applicabile il sistema di riconoscimento dei provvedimenti stranieri previsto dalla l. n. 218/1995, anziché la disciplina dell’adozione internazionale di cui alla l. n. 184/1983. Nel merito, tuttavia, ha ritenuto decisiva la verifica della compatibilità delle decisioni americane con l’ordine pubblico internazionale, del quale costituisce parte integrante il principio del best interest of the child. L’elemento determinante non è stato, quindi, semplicemente il fatto che i minori fossero nati mediante GPA o che si trattasse di una coppia omogenitoriale, bensì la mancanza di una concreta istruttoria sul progetto adottivo. In particolare, non risultavano accertamenti sufficienti sulle condizioni e sugli stili di vita della coppia, sul contesto abitativo e familiare, sulle modalità di realizzazione del progetto genitoriale e, soprattutto, sulla sua serietà, stabilità e concreta rispondenza all’interesse dei due bambini. La mera mancata opposizione dei servizi sociali statunitensi non poteva equivalere a una valutazione effettiva e complessiva dell’interesse dei minori.La Corte ha pertanto escluso il riconoscimento delle sentenze statunitensi: l’assenza dell’istruttoria necessaria comportava una totale carenza di accertamenti sullo stato dei minori e sulla corrispondenza del progetto adottivo al loro preminente interesse, con conseguente violazione dei principi fondamentali dell’ordine pubblico sostanziale e procedurale.
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