In materia di obblighi di mantenimento, il sequestro previsto dall’art. 473-bis.36 c.p.c. costituisce una misura speciale, con funzione non soltanto conservativa ma anche coercitiva, distinta dal sequestro conservativo di cui all’art. 671 c.p.c. Esso presuppone l’esistenza di un titolo recante un obbligo di pagamento di un contributo economico familiare e il pericolo che l’obbligato possa sottrarsi all’adempimento. Non è pertanto necessaria la rigorosa dimostrazione del fumus boni iuris e del periculum in mora, né di un’imminente dispersione del patrimonio, essendo sufficiente la presenza di elementi concreti dai quali possa desumersi il rischio di futuro inadempimento. A tal fine assumono rilievo la condotta complessiva dell’obbligato, i precedenti inadempimenti, la necessità per il creditore di promuovere procedure esecutive, gli atti dispositivi del patrimonio, il trasferimento della residenza e l’entità del credito maturato.
Trib. Modena sent. n. 1080 del 30/7/2026
Sintesi della vicenda
La controversia nasce dall’inadempimento del padre agli obblighi economici stabiliti in sede di separazione.
Con decreto n. 2778/2019, il Tribunale di Modena aveva omologato le condizioni di separazione, ponendo a carico del padre l’obbligo di versare € 300 mensili per il mantenimento della figlia, oltre alla rivalutazione ISTAT e al 50% delle spese straordinarie.
La madre lamentava che, a partire dal gennaio 2024, l’ex coniuge non avesse provveduto al rimborso della propria quota delle spese straordinarie e non avesse corrisposto gli arretrati relativi alla rivalutazione ISTAT, per un credito indicato in € 4.091,83, oltre interessi. Nonostante i ripetuti solleciti e una formale costituzione in mora del 21 aprile 2026, l’inadempimento era proseguito, tanto da determinare la notificazione di un atto di precetto.
La ricorrente evidenziava inoltre alcuni elementi ritenuti sintomatici del rischio di futuro inadempimento: il padre aveva trasferito stabilmente la propria residenza e il centro dei propri interessi a Ravenna, presso la nuova compagna, e soprattutto aveva posto in vendita un immobile, indicato dalla ricorrente quale unico bene sul quale potersi rivalere e già interessato in passato da altre procedure esecutive. Chiedeva pertanto il sequestro ex art. 473-bis.36 c.p.c. sino alla concorrenza di € 85.000.
Il resistente, pur ritualmente evocato, non si costituiva.
Il Tribunale ha ritenuto sussistenti entrambi i presupposti della misura. Da un lato, vi era un titolo giudiziale già esistente, costituito dal decreto di omologa della separazione; dall’altro, il pericolo di inadempimento emergeva da una pluralità di circostanze concrete: il pregresso inadempimento, la necessità per la madre di avviare altre procedure esecutive, la messa in vendita dell’immobile, il trasferimento della residenza a Ravenna e l’entità del credito maturato.
Il Collegio ha quindi autorizzato il sequestro degli immobili dell’obbligato fino a € 85.000, ritenendo tale importo congruo in considerazione dell’entità dell’assegno, dell’età della figlia e del pregresso inadempimento
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| Presupposto | Contenuto |
|---|---|
| 1. Esistenza di un titolo | Deve esistere un provvedimento, anche temporaneo, che abbia già riconosciuto l’obbligo di corrispondere un contributo economico in favore della prole o della parte. |
| 2. Contributo periodico | Il terzo comma dell’art. 473-bis.36 attribuisce la legittimazione al «creditore cui spetta la corresponsione periodica del contributo». |
| 3. Pericolo di inadempimento | Devono emergere elementi concreti che rendano plausibile il rischio che l’obbligato non adempia o possa sottrarsi all’adempimento. |
| 4. Valutazione della condotta dell’obbligato | Il rischio deve essere valutato soprattutto attraverso il comportamento complessivo del debitore: precedenti inadempimenti, gestione patrimoniale disordinata o rischiosa, alienazioni, trasferimenti, insolvenza ecc. |
| 5. Non occorre il fumus tipico dell’art. 671 c.p.c. | Il credito non è meramente probabile: è già riconosciuto da un titolo. Viene quindi meno la necessità di dimostrare il fumus boni iuris nei termini propri del sequestro conservativo. |
| 6. Non occorre il periculum in mora dell’art. 671 c.p.c. in senso stretto | Secondo l’impostazione seguita dal Tribunale di Modena, non occorre dimostrare un’imminente dispersione del patrimonio: è sufficiente il concreto rischio di sottrazione all’adempimento. |
| 7. Proporzionalità della misura | Il sequestro deve essere quantitativamente adeguato alle esigenze di tutela del credito, considerando anche la futura durata dell’obbligazione periodica. |
| 8. Beni sequestrabili | Possono essere assoggettati alla misura beni mobili, immobili e crediti del debitore. |
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