In materia di sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c., il fumus boni iuris può essere desunto da elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, idonei a rendere verosimile l’esistenza del credito, anche sulla base delle risultanze di una consulenza tecnica espletata in un diverso procedimento, purché sottoposte al contraddittorio delle parti. Il periculum in mora può essere ravvisato non soltanto nell’insufficienza del patrimonio del debitore, ma anche in comportamenti sintomatici della volontà di sottrarre beni alla garanzia patrimoniale del creditore, quali il trasferimento fittizio di un’attività imprenditoriale a un soggetto terzo, la movimentazione ingiustificata di somme di denaro e l’occultamento delle effettive disponibilità economiche. Il sequestro conservativo può essere autorizzato anche nei confronti del terzo destinatario di un trasferimento patrimoniale asseritamente simulato, quando la misura sia strumentale alla conservazione della garanzia del credito e alla successiva azione di simulazione o revocatoria.
Tribunale di Treviso, Prima Sezione civile, ordinanza del 27 ottobre 2026
Nell’ambito di un procedimento di divorzio ancora pendente, una donna, creditrice dell’ex marito per circa € 132.931,54, a titolo di assegni di mantenimento rimasti insoluti, proponeva ricorso per sequestro conservativo ai sensi dell’art. 671 c.p.c. La ricorrente sosteneva che l’ex coniuge, titolare di un’impresa individuale, avesse realizzato un’operazione di sostanziale svuotamento patrimoniale attraverso la costituzione di una nuova società formalmente intestata alla propria compagna, nella quale sarebbe confluita l’attività imprenditoriale precedentemente esercitata. In particolare, emergevano numerosi elementi di continuità tra le due attività: identità del settore produttivo, coincidenza della sede, trasferimento della clientela, utilizzo degli stessi dipendenti, continuità delle fatturazioni e gestione sostanziale dell’impresa da parte dell’ex marito, nonostante la formale intestazione alla nuova compagna.
Il Tribunale di Treviso ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris, valorizzando le risultanze della CTU svolta nel giudizio di divorzio e la documentazione prodotta, dalle quali emergeva la verosimile natura simulata dell’operazione societaria, finalizzata a sottrarre beni e redditi alla garanzia dei creditori.
Quanto al periculum in mora, il giudice ha evidenziato ulteriori circostanze significative, tra cui:
Il trasferimento alla compagna di un’autovettura senza riscontro del relativo pagamento.
L’intestazione alla stessa del 50% di un immobile acquistato dall’ex marito.
Il progressivo svuotamento dei conti correnti mediante prelievi, bonifici e giroconti.
La presenza di movimentazioni bancarie ingiustificate e di operazioni verso casinò.
La sproporzione tra le disponibilità patrimoniali apparenti e la capacità reddituale effettiva del debitore.
Il Tribunale ha inoltre respinto le eccezioni relative all’inammissibilità del sequestro nei confronti della terza intestataria della società, riconoscendo la possibilità di adottare la misura cautelare in funzione della successiva azione di simulazione o revocatoria. Il ricorso è stato pertanto accolto, con autorizzazione al sequestro conservativo dei beni immobili, mobili e dei crediti della società terza, fino alla concorrenza di € 132.931,54, e assegnazione del termine per l’instaurazione del giudizio di merito.
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