In caso di cessazione della convivenza, la proprietà del cane non può essere desunta dalla sola circostanza che l’animale abbia vissuto stabilmente nell’abitazione di uno degli ex conviventi, né dalla presenza di fotografie che lo ritraggano insieme a quest’ultimo. L’intestazione presso l’anagrafe canina, pur non costituendo prova della proprietà, trattandosi di bene mobile non registrato, rappresenta un indizio rilevante ai fini dell’individuazione del proprietario, da valutare unitamente agli ulteriori elementi probatori. Ai fini dell’accertamento della proprietà deve inoltre considerarsi la disciplina dell’art. 925 c.c. relativa agli animali mansuefatti, anche con riferimento al termine di venti giorni previsto per la rivendicazione dell’animale. Quanto alla tutela possessoria, lo spoglio richiede tanto l’elemento materiale della privazione del possesso quanto l’elemento soggettivo dell’animus spoliandi, non potendo essere configurato quando la consegna dell’animale sia avvenuta mediante un intervento legittimo della polizia locale, senza una condotta intenzionalmente lesiva del possesso altrui.
La controversia riguarda due ex conviventi che, durante una relazione durata nove anni, avevano accolto un cane, formalmente intestato all’uomo presso l’anagrafe canina regionale. Dopo la cessazione della convivenza, l’animale era rimasto nell’abitazione della donna, che aveva continuato ad accudirlo. Nel luglio 2020, a seguito di un diverbio tra gli ex conviventi, interveniva la polizia locale, che consegnava il cane all’uomo in quanto intestatario. La donna agiva giudizialmente chiedendo la reintegrazione nel possesso dell’animale e il risarcimento del danno. Il Tribunale di Milano rigettava la domanda, mentre la Corte d’Appello riconosceva il compossesso del cane, ordinandone la reintegrazione e condannando l’uomo al risarcimento di € 8.000. La Corte di Cassazione ha censurato la decisione sotto due distinti profili.
Quanto allo spoglio, ha escluso che potesse configurarsi una condotta illecita dell’uomo, poiché l’animale era stato consegnato dalla polizia locale attraverso un intervento ritenuto legittimo e non risultava alcuna precedente condotta materiale di spoglio.
Quanto alla proprietà, ha chiarito che la stabile permanenza del cane presso l’abitazione della donna e le fotografie prodotte non erano elementi idonei a dimostrare la comproprietà. La Corte territoriale avrebbe invece dovuto valorizzare l’intestazione anagrafica e verificare l’incidenza del termine previsto dall’art. 925 c.c., considerato che la donna aveva proposto l’azione possessoria quasi un anno dopo la consegna dell’animale all’ex convivente.
La Cassazione ha pertanto accolto il secondo, terzo e quarto motivo di ricorso, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte d’Appello di Milano, in diversa composizione, per un nuovo esame.
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