Il sequestro previsto dall’art. 473-bis.36 c.p.c. costituisce uno strumento di tutela rafforzata del credito da mantenimento, avente funzione non solo conservativa ma anche coercitiva, azionabile dal creditore in presenza di un titolo che imponga il pagamento di un contributo economico familiare e del pericolo di inadempimento dell’obbligato. A differenza del sequestro conservativo ordinario, non richiede la prova rigorosa del fumus boni iuris e del periculum in mora né l’accertamento di una imminente dispersione del patrimonio, essendo sufficiente che emergano elementi idonei a far ritenere il rischio di sottrazione all’adempimento, dovendosi valorizzare la finalità di assicurare l’effettività immediata di obblighi che incidono su diritti fondamentali, quali il mantenimento dei figli.
Trib. Roma sent. 5472 del 9/4/2026
Sintesi della vicenda
Una madre, titolare di un credito da mantenimento in forza di una precedente sentenza, agiva chiedendo il sequestro dei beni dell’ex coniuge, evidenziando il reiterato inadempimento di quest’ultimo e la sua condotta diretta a sottrarre garanzie patrimoniali, tra cui la vendita della casa familiare a prezzo inferiore al valore.
Il resistente contestava la domanda sostenendo la legittimità delle proprie scelte patrimoniali e l’impossibilità di adempiere per difficoltà economiche.
Il Tribunale di Roma, riqualificata la domanda come sequestro ex art. 473-bis.36 c.p.c., accoglieva il ricorso rilevando:
- l’esistenza di un titolo certo (sentenza di mantenimento);
- l’inadempimento, peraltro non contestato;
- la sussistenza del pericolo di sottrazione all’obbligo, desumibile dalle condotte del debitore.
Il Collegio evidenziava che tale misura non richiede i rigorosi presupposti del sequestro conservativo, essendo finalizzata a garantire l’effettività degli obblighi di mantenimento, e disponeva il sequestro dei beni immobili fino alla concorrenza di € 150.000.