In tema di validità del matrimonio, la mancata instaurazione di una stabile convivenza tra i coniugi, pur potendo integrare un inadempimento dei doveri matrimoniali di cui all’art. 143 c.c., non costituisce di per sé causa di nullità o di annullamento del matrimonio, non essendo la coabitazione elemento essenziale del vincolo né condizione di validità dell’atto matrimoniale.
Gli eredi del coniuge deceduto, legittimati ai sensi dell’art. 117 c.c. a contestare la validità del matrimonio in ragione dell’interesse patrimoniale derivante dalla successione, sono gravati dell’onere di fornire una prova certa e rigorosa della natura fittizia del matrimonio o della carenza dei suoi elementi essenziali; prova che non può essere desunta dalla sola circostanza che i coniugi abbiano mantenuto abitazioni separate.
La reale volontà matrimoniale può, al contrario, essere desunta anche dal comportamento tenuto dal coniuge successivamente alla celebrazione, assumendo particolare rilievo la circostanza che egli abbia preteso dall’altro l’adempimento dei doveri coniugali e abbia successivamente promosso un giudizio di separazione e divorzio: condotte incompatibili con l’assunto secondo cui il matrimonio sarebbe stato meramente apparente o simulato.
Tribunale di Bologna, sentenza 29 giugno 2026
Sintesi della vicenda
Due figli, nella loro qualità di eredi del padre deceduto, agivano contro la moglie di quest’ultimo chiedendo l’annullamento o comunque la declaratoria di invalidità del matrimonio civile celebrato nel febbraio 2022. Sostenevano di aver appreso dell’esistenza del matrimonio soltanto nel luglio 2023, durante un ricovero ospedaliero del padre, e ritenevano che il rapporto fosse fittizio e finalizzato a consentire alla donna di conseguire vantaggi economici e successori. A sostegno della domanda evidenziavano soprattutto la notevole differenza di età e il fatto che i coniugi non avessero mai convissuto.
La convenuta contestava tale ricostruzione, affermando che la relazione sentimentale era iniziata già nel 2012 e che il matrimonio costituiva l’esito di un rapporto affettivo effettivo e duraturo. La mancata coabitazione sarebbe dipesa dalla volontà del marito di mantenere nascosta ai figli la relazione, temendo che essi non accettassero una nuova compagna dopo la morte della loro madre.
Il Tribunale ha attribuito particolare importanza alla denuncia penale presentata dallo stesso marito contro la moglie. In tale atto l’uomo non aveva mai contestato l’effettività del matrimonio, ma aveva lamentato la scarsa presenza della moglie durante la propria malattia, manifestando così di considerarla a tutti gli effetti propria coniuge e di pretendere da lei l’adempimento dei relativi doveri di assistenza. Dalla denuncia risultava inoltre che la donna gli aveva proposto di trasferirsi presso la propria abitazione.
Ulteriore elemento significativo era costituito dal fatto che, nel novembre 2023, il marito aveva promosso un giudizio di separazione con contestuale domanda di divorzio, poi estintosi a seguito della sua morte. Secondo il Tribunale, anche tale iniziativa era indicativa dell’esistenza di un vero matrimonio, poiché il marito aveva intrapreso proprio gli strumenti giuridici previsti dall’ordinamento per scioglierne gli effetti.
Le testimonianze raccolte erano contrastanti: i testi degli attori non avevano mai percepito l’esistenza della relazione, mentre quelli della convenuta avevano confermato sia la frequentazione della coppia sia la precisa volontà dell’uomo di tenere nascosto ai figli il matrimonio.
Il Tribunale ha quindi ritenuto che gli eredi non avessero fornito una prova certa e rigorosa della natura fittizia del matrimonio o della mancanza dei suoi elementi essenziali. La mera assenza di convivenza non era sufficiente a dimostrare l’invalidità del vincolo, soprattutto alla luce degli elementi che attestavano una reale relazione affettiva e un’effettiva volontà matrimoniale.
La domanda è stata pertanto integralmente respinta, con condanna degli attori, in solido, al pagamento delle spese processuali.
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