In tema di affidamento etero-familiare, il diritto del minore a crescere nella propria famiglia d’origine e la volontà dallo stesso espressa di rientrare presso il genitore biologico non comportano l’automatica cessazione della misura, dovendo ogni decisione essere assunta alla luce del suo preminente interesse e delle concrete esigenze affettive, educative e terapeutiche.
È pertanto legittima la proroga temporanea dell’affidamento quando il minore, anche in ragione di specifiche fragilità connesse a un disturbo del neurosviluppo, necessiti di un contesto stabile, protettivo e capace di sostenerlo nella quotidianità, che la famiglia affidataria abbia dimostrato di poter garantire, mentre il genitore biologico, pur avendo migliorato le proprie capacità relazionali e genitoriali, non risulti ancora pienamente in grado di gestire la complessità dei bisogni del figlio.
La volontà del minore di tornare a vivere con la madre deve essere adeguatamente considerata, ma può non risultare decisiva quando emerga che tale desiderio costituisce anche espressione della difficoltà del ragazzo nell’integrare psicologicamente il contesto della famiglia d’origine con quello della famiglia affidataria. In presenza di un positivo recupero della relazione madre-figlio, tale volontà giustifica invece un graduale ampliamento degli incontri, anche in vista di un possibile futuro rientro, senza imporre l’immediata cessazione dell’affidamento.
Corte d’Appello di Trento, Sezione Minori, sentenza 1° agosto 2026, n. 4
Sintesi della vicenda
La madre impugnava la sentenza del Tribunale per i Minorenni di Trento che aveva prorogato sino a giugno 2027 l’affidamento etero-familiare del figlio, mantenendo la limitazione della responsabilità genitoriale e la nomina del tutore. Sosteneva di avere ormai superato le precedenti difficoltà, di avere recuperato le proprie capacità genitoriali e sottolineava che lo stesso figlio aveva manifestato il desiderio di tornare a vivere con lei. Chiedeva quindi il collocamento presso di sé o, in subordine, un percorso di graduale rientro.
La Corte d’Appello ha tuttavia valorizzato la particolare fragilità del minore, la cui sofferenza emotiva si era accentuata durante l’adolescenza, anche in relazione alla diagnosi di Disturbo dello Spettro Autistico, con crisi, difficoltà scolastiche e necessità di un articolato intervento psicologico, neuropsichiatrico, educativo e farmacologico.
La famiglia affidataria aveva assicurato nel tempo continuità e stabilità, collaborando con i servizi e riuscendo a contenere e accompagnare il ragazzo anche nei momenti di maggiore crisi. La madre aveva effettivamente mostrato un miglioramento significativo nella relazione con il figlio, ma permanevano dubbi sulla sua capacità di sostenere nell’immediato il rilevante carico organizzativo ed emotivo richiesto dalla quotidianità del minore.
Particolare rilievo assume la valutazione della volontà del ragazzo di tornare dalla madre. Secondo i Servizi, tale desiderio era anche collegato alla sua difficoltà, connessa al particolare funzionamento psichico, di mantenere e integrare contemporaneamente i due contesti familiari, biologico e affidatario. Per questo la Corte ha ritenuto che la sua volontà non potesse determinare un immediato rientro, ma dovesse tradursi in un progressivo ampliamento della relazione con la madre, fino alla prospettiva dell’introduzione dei pernottamenti e di un possibile successivo rientro.
La Corte ha quindi rigettato l’appello, confermando la proroga dell’affidamento sino a giugno 2027, ritenendola funzionale a garantire al minore un contesto stabile e protettivo e, nello stesso tempo, a preparare gradualmente madre e figlio a un possibile ricongiungimento.
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