In tema di affidamento eterofamiliare del minore, il diritto del figlio a crescere ed essere educato nella propria famiglia d’origine, sancito dall’art. 1 della legge n. 184/1983, non comporta l’automatico rientro presso il genitore che abbia manifestato un miglioramento delle proprie capacità genitoriali, dovendo ogni decisione essere assunta alla luce del concreto e attuale interesse del minore.
La proroga dell’affidamento eterofamiliare, unitamente al mantenimento delle limitazioni della responsabilità genitoriale, è giustificata quando, nonostante i progressi compiuti dal genitore, permanga la necessità di assicurare al figlio un contesto stabile, protettivo e adeguato ai suoi specifici bisogni psicologici, affettivi ed evolutivi.
La volontà del minore di rientrare nella famiglia d’origine, pur dovendo essere attentamente considerata, non assume carattere vincolante, dovendo essere valutata anche alla luce delle sue condizioni psicologiche e delle motivazioni sottese al desiderio espresso.
In tale prospettiva, il mantenimento dell’affidamento eterofamiliare può legittimamente accompagnarsi a un progressivo ampliamento delle frequentazioni con il genitore biologico, anche mediante incontri liberi e pernottamenti, nella prospettiva di un possibile ricongiungimento familiare graduale, sostenuto dai servizi sociosanitari.
Corte d’Appello di Trento, Sezione Minori civile, sentenza 1° agosto 2026, n. 4.
La Corte d’Appello di Trento, Sezione Minori, è stata chiamata a pronunciarsi sull’impugnazione proposta da una madre avverso la sentenza del Tribunale per i Minorenni di Trento n. 19/2026, che aveva prorogato sino al giugno 2027 l’affidamento eterofamiliare del figlio adolescente, confermando le limitazioni della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori e la nomina di un tutore.
La madre contestava il provvedimento deducendo la violazione del diritto del minore a crescere nella famiglia d’origine, nonché dei principi di proporzionalità e sussidiarietà delle misure limitative della responsabilità genitoriale, ai sensi dell’art. 333 c.c.
Sosteneva di avere superato le difficoltà personali che avevano determinato l’allontanamento del figlio, di avere acquisito stabilità abitativa e lavorativa e di avere intrapreso percorsi di sostegno psicologico, recuperando adeguate capacità genitoriali. Evidenziava, inoltre, che il minore aveva espressamente manifestato, durante l’audizione giudiziale, il desiderio di tornare a vivere con lei.
Chiedeva pertanto il collocamento del figlio presso di sé, con revoca della tutela, ovvero, in subordine, la predisposizione di un percorso di rientro graduale, previa estensione delle frequentazioni.
La tutrice del minore si opponeva all’impugnazione, evidenziando la particolare fragilità psicologica del ragazzo, al quale era stato diagnosticato un disturbo dello spettro autistico, e la conseguente necessità di preservare la stabilità assicurata dalla famiglia affidataria.
La Corte ha rigettato l’appello, valorizzando le risultanze delle relazioni dei servizi sociali e della neuropsichiatria infantile, dalle quali emergeva un quadro di significativa vulnerabilità emotiva del minore, caratterizzato da difficoltà relazionali, crisi d’ansia, problematiche scolastiche e difficoltà nell’integrare la propria appartenenza alla famiglia biologica e a quella affidataria.
Pur riconoscendo il miglioramento della capacità relazionale della madre, i giudici hanno ritenuto che tale evoluzione non fosse ancora sufficiente a garantire una gestione autonoma delle complesse esigenze quotidiane, terapeutiche ed educative del figlio.
Quanto alla volontà del ragazzo di rientrare presso la madre, la Corte ha osservato che tale desiderio doveva essere interpretato anche alla luce delle difficoltà, connesse al suo particolare funzionamento psicologico, di conciliare l’appartenenza a due distinti contesti familiari.
Il Collegio ha pertanto ritenuto prevalente l’esigenza di assicurare continuità al percorso di cura e sostegno, confermando la proroga dell’affidamento eterofamiliare sino al giugno 2027.
La decisione non esclude, tuttavia, il ricongiungimento familiare, ma valorizza la previsione di un progressivo ampliamento degli incontri madre-figlio, con possibilità di frequentazioni autonome e introduzione dei pernottamenti, in vista di un eventuale rientro presso la madre, da realizzare con l’accompagnamento dei servizi sociali.
La Corte ha quindi confermato integralmente la decisione di primo grado, condannando l’appellante alla rifusione delle spese di lite.
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