L’affidamento eterofamiliare costituisce una misura eccezionale, temporanea e residuale, adottabile esclusivamente quando sia accertato un grave e attuale pregiudizio per il minore non fronteggiabile mediante interventi meno invasivi di sostegno alla famiglia d’origine. Il provvedimento deve essere adeguatamente motivato in ordine all’inidoneità delle misure di supporto alla genitorialità, al concreto pregiudizio che giustifica l’allontanamento e alla proporzionalità della misura rispetto all’interesse del minore. Inoltre, in ragione della natura necessariamente temporanea dell’affidamento eterofamiliare, il giudice è tenuto a indicarne la prevedibile durata, rapportandola al programma di recupero della famiglia d’origine, non potendo disporre una collocazione a tempo indeterminato, incompatibile con la funzione stessa dell’istituto. La mancanza di un termine, ovvero di criteri idonei a consentirne la verifica, determina la violazione del principio di extrema ratio e dei diritti del minore alla conservazione dei legami familiari, come riconosciuti dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo e dalla CEDU.
Cass. civile ord.23759 del 22/7/2026
Sintesi della vicenda
La vicenda riguarda una minore inizialmente affidata ai servizi sociali con collocamento presso la madre. A seguito del progressivo aggravarsi della situazione familiare e delle relazioni dei servizi sociali, che evidenziavano un grave rischio evolutivo derivante soprattutto dalla forte conflittualità genitoriale e dalla mancata collaborazione della madre con gli operatori, il Tribunale di Milano disponeva in via provvisoria il collocamento della bambina presso una comunità familiare e l’affidamento ai servizi sociali, limitando la responsabilità genitoriale alle decisioni di maggiore interesse.
Successivamente il Tribunale confermava in via definitiva il collocamento extrafamiliare, demandando ai servizi sociali la regolamentazione dei rapporti tra la minore e i genitori e attribuendo loro il compito di monitorare l’evoluzione della situazione familiare. La Corte d’appello di Milano rigettava il reclamo della madre, ritenendo che ogni tentativo di sostegno alla genitorialità fosse risultato vano e che il collocamento in comunità costituisse, allo stato, l’unica soluzione idonea a garantire il benessere psicofisico della bambina.
La madre ricorreva per cassazione denunciando, tra gli altri motivi, la violazione del principio di extrema ratio dell’affidamento eterofamiliare. Sosteneva che non fosse stato accertato un concreto e attuale pregiudizio tale da giustificare l’allontanamento della figlia, che non fosse stata adeguatamente valutata la possibilità di proseguire con misure di sostegno meno invasive e che il provvedimento avesse omesso qualsiasi indicazione circa la durata dell’affidamento, trasformando una misura temporanea in una sostanzialmente definitiva.
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ribadendo che l’affidamento eterofamiliare è una misura eccezionale e temporanea, consentita solo quando sia dimostrato un grave pregiudizio attuale per il minore e siano risultate impraticabili tutte le misure meno limitative della responsabilità genitoriale. Ha inoltre affermato che il provvedimento deve necessariamente indicare il periodo di presumibile durata dell’affidamento, collegandolo al programma di recupero della famiglia d’origine, poiché una collocazione a tempo indeterminato snatura l’istituto e rischia di trasformarlo in un surrettizio presupposto dell’adottabilità. Non avendo la Corte d’appello affrontato tale profilo, il decreto è stato cassato con rinvio.
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