La declaratoria di decadenza dalla responsabilità genitoriale ex art. 330 c.c., quale misura di extrema ratio, è legittimamente disposta quando, all’esito di un’approfondita indagine protratta nel tempo e fondata su plurimi accertamenti tecnico-sociali e sanitari, emerga la reiterazione di condotte genitoriali abbandoniche e pregiudizievoli per il minore, non suscettibili di recupero in tempi compatibili con il suo equilibrato sviluppo psico-fisico, nonché l’assenza di un solido legame affettivo e l’inidoneità della rete familiare a garantire relazioni stabili e costruttive; in tale contesto, l’interruzione dei rapporti con il genitore e il mancato affidamento intrafamiliare risultano conformi al principio di proporzionalità e al superiore interesse del minore, ove il giudice di merito abbia adeguatamente valutato la personalità del genitore, l’evoluzione delle condizioni del minore dopo il collocamento in comunità e l’impraticabilità di misure meno afflittive, restando inammissibile in sede di legittimità ogni richiesta di rivalutazione del merito sotto il profilo del diverso apprezzamento delle risultanze istruttorie
Cass. civile ord. 3722 del 19/2/2026
LA VICENDA
La madre e la nonna materna, unitamente al compagno di quest’ultima, proponevano ricorso per cassazione avverso il decreto della Corte d’appello di Salerno che aveva confermato la decadenza della madre dalla responsabilità genitoriale, la revoca dell’affidamento intrafamiliare e il collocamento stabile della minore in comunità con affidamento ai servizi sociali e nomina di tutore provvisorio. Dalla ricostruzione dei fatti (pp. 2-3) emergeva un quadro di reiterate condotte abbandoniche, affidamenti instabili a terzi, improvvise interruzioni della relazione madre-figlia e incapacità della genitrice di garantire continuità affettiva e progettualità adeguata, in presenza anche di fragilità psico-relazionali della minore, migliorate durante la permanenza in comunità. La Corte territoriale, valorizzando le relazioni dei servizi sociali e del DSM e l’assenza di un forte legame con la madre, aveva ritenuto le condotte materne concretamente pregiudizievoli e incompatibili con un recupero della capacità genitoriale in tempi utili alla crescita della minore, evidenziando altresì l’inidoneità della nonna a fungere da figura stabile di riferimento. In cassazione i ricorrenti denunciavano violazione dell’art. 330 c.c., del principio di proporzionalità e dei diritti convenzionali, nonché l’erroneo mancato affidamento intrafamiliare. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che le censure miravano a una rivalutazione del merito e che la Corte d’appello aveva svolto un giudizio approfondito e non sindacabile in sede di legittimità, fondato su accertamenti aggiornati sullo stato psico-attitudinale della madre, sul miglioramento della minore in comunità e sulla reiterazione nel tempo delle condotte pregiudizievoli; correttamente era stata ritenuta proporzionata la misura più incisiva e impraticabile l’affido intrafamiliare in assenza di relazioni affettive stabili e costruttive
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