In tema di rapporti patrimoniali tra coniugi (o conviventi), l’attribuzione di somme di denaro o il pagamento del prezzo per l’acquisto di un bene intestato all’altro non integra automaticamente una donazione indiretta, ma può costituire mera restituzione o adempimento di obblighi di contribuzione familiare; la qualificazione in termini di liberalità richiede, invece, una prova rigorosa dell’animus donandi, desumibile in via indiretta da elementi gravi, precisi e concordanti. In difetto di tale prova, l’esborso non può essere considerato donazione, ma deve essere ricondotto a diversa causa giustificativa, quale restituzione di somme o contribuzione ai bisogni della famiglia.
Cass. civile ord. 10388 del 20/4/2026
Sintesi della vicenda
Una moglie chiedeva la restituzione delle somme versate per l’acquisto di un’autovettura intestata al marito durante il matrimonio, sostenendo di averne integralmente sostenuto il costo.
Il marito si opponeva, qualificando tali esborsi come liberalità tra coniugi.
Il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda, mentre la Corte d’appello qualificava la fattispecie come donazione indiretta, escludendo il diritto alla restituzione.
La Cassazione cassa la decisione, affermando che:
- la donazione indiretta non può presumersi solo dal fatto dell’intestazione del bene all’altro coniuge;
- nei rapporti familiari, molte attribuzioni patrimoniali trovano giustificazione negli obblighi di contribuzione ex art. 143 c.c. o in sistemazioni economiche interne alla coppia;
- è necessaria una prova rigorosa dell’animus donandi, che nel caso concreto mancava;
- in assenza di tale prova, l’esborso può integrare restituzione o comunque avere causa diversa dalla liberalità