In tema di rapporti patrimoniali tra coniugi, le attribuzioni economiche effettuate durante la convivenza matrimoniale si presumono eseguite in adempimento del dovere di contribuzione ai bisogni della famiglia ex art. 143 c.c. e sono pertanto irripetibili, salvo che chi ne chieda la restituzione dimostri non solo l’avvenuta consegna del denaro, ma anche lo specifico titolo negoziale (mutuo) dal quale derivi l’obbligo restitutorio. La mera prova del trasferimento delle somme non è sufficiente a fondare una domanda di restituzione.
Corte App. Firenze sentenza n. 223 del 28/5/2026.
Sintesi della vicenda
L’ex moglie conveniva in giudizio l’ex marito chiedendone la condanna alla restituzione di euro 7.000, sostenendo di avergli prestato durante il matrimonio complessivamente euro 14.100 e di averne ricevuti indietro soltanto euro 7.100. Il Tribunale di Grosseto accoglieva la domanda, ritenendo dimostrata l’esistenza di un mutuo sulla base dei bonifici e delle causali utilizzate.
Il marito proponeva appello sostenendo che le somme versate durante il matrimonio costituivano attribuzioni patrimoniali riconducibili alla solidarietà familiare e che mancava la prova dell’effettivo titolo di mutuo. La Corte d’Appello di Firenze ha accolto l’impugnazione, osservando che nei rapporti tra coniugi opera una presunzione di contribuzione ai bisogni della famiglia e che l’attrice non aveva dimostrato l’esistenza di ulteriori prestiti rispetto a quelli documentati da bonifici recanti causale “prestito”, i quali risultavano già integralmente restituiti tramite successivi versamenti con causale “restituzione prestito”. In mancanza della prova del titolo giustificativo della pretesa restitutoria, la domanda è stata rigettata.
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