In tema di delibazione di sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale, l’immaturità psichica o affettiva del coniuge, ove non integri un vero e proprio vizio della capacità di intendere e di volere ai sensi dell’art. 120 c.c., non consente il riconoscimento della decisione canonica nell’ordinamento italiano, non potendo essere equiparata a un deficit psichico rilevante ai fini della nullità civile; spetta al giudice della delibazione verificare la sussunzione dei fatti accertati nelle cause di invalidità previste dal diritto interno, senza riesaminare il merito della decisione ecclesiastica.
Cass. civile ord. 10849 del 23/4/2026
Sintesi della vicenda
Un coniuge chiedeva la delibazione della sentenza ecclesiastica che aveva dichiarato nullo il matrimonio per incapacità psichica dell’altro.
La Corte d’appello rigettava la domanda, ritenendo che la condizione accertata dal giudice canonico – qualificata come immaturità psichica ed affettiva – non fosse sufficientemente grave da integrare un vizio rilevante ai sensi dell’art. 120 c.c.
Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione, sostenendo che:
- la valutazione fosse erronea,
- e che la Corte territoriale avesse indebitamente riesaminato il merito.
La Cassazione dichiarava il ricorso inammissibile, affermando che:
- la mera immaturità non equivale a incapacità giuridicamente rilevante,
- il giudice della delibazione può qualificare giuridicamente i fatti accertati,
- senza violare il divieto di riesame del merito
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