In tema di dichiarazione dello stato di adottabilità, il giudice deve accertare nell’attualità la presenza di comportamenti gravemente pregiudizievoli per il minore, espressione di un’incapacità genitoriale concretamente non recuperabile in tempi compatibili con le sue esigenze evolutive, dopo che siano risultati infruttuosi gli interventi assistenziali e di sostegno e non siano disponibili parenti idonei a prendersene cura. Lo stato di abbandono può derivare anche da una situazione psicologica o fisica grave e non transitoria del genitore, pur sinceramente affezionato al figlio, quando le sue fragilità incidano concretamente sul minore e ne compromettano lo sviluppo fisico, psichico e affettivo in modo non emendabile attraverso adeguati interventi di sostegno.
L’adozione legittimante, comportando la radicale recisione dei rapporti con la famiglia di origine, costituisce l’extrema ratio ed è giustificata quando la conservazione di tali rapporti sia contraria all’interesse del minore, per la presenza di una situazione di abbandono radicale e di un’incapacità genitoriale non recuperabile in tempi compatibili con il suo diritto a una stabile ed equilibrata crescita psicofisica. Diversamente, l’adozione mite ex art. 44, comma 1, lett. d), l. n. 184/1983 presuppone una situazione di abbandono semipermanente o ciclico accompagnata dalla permanenza di una relazione affettiva significativa con la famiglia biologica, tale da sconsigliare la definitiva interruzione dei rapporti.
Cass. Civile, ordinanza 5 agosto 2026, n. 24452
Sintesi della vicenda
Il Tribunale per i minorenni di Milano aveva dichiarato lo stato di adottabilità di un bambino nato nell’ottobre 2023, disponendo l’interruzione dei rapporti con la famiglia di origine e il suo collocamento presso una famiglia adottiva. La Corte d’Appello di Milano aveva confermato la decisione, ravvisando una situazione di irreversibile inadeguatezza genitoriale non soltanto nei genitori, ma anche l’assenza di risorse adeguate nella famiglia allargata.
Il padre ricorreva in Cassazione sostenendo, tra l’altro, che non fosse stata adeguatamente considerata l’evoluzione positiva della propria situazione personale: aveva ottenuto un lavoro stabile e un’abitazione idonea e aveva compiuto progressi negli incontri con il figlio. Contestava inoltre il ricorso immediato all’adozione piena senza avere privilegiato misure meno radicali, quali l’affidamento eterofamiliare, ulteriori interventi di sostegno alla genitorialità o l’adozione mite.
La Cassazione ha tuttavia ritenuto adeguatamente motivata la valutazione della Corte territoriale. Pur essendo migliorata la capacità del padre di soddisfare i bisogni primari del bambino, permanevano rilevanti difficoltà nella regolazione emotiva, nella comprensione dei segnali affettivi del figlio e nella collaborazione con i servizi. In particolare, il padre non aveva acquisito una sufficiente consapevolezza della complessità del ruolo genitoriale, che non può essere ridotto alla disponibilità di un lavoro e di un’abitazione, ma richiede anche l’elaborazione delle proprie fragilità personali e relazionali.
Particolarmente rilevante è stato il pregiudizio concretamente riscontrato nel bambino: la carenza di disponibilità psicologica delle figure genitoriali aveva determinato immaturità psicoaffettiva e un attaccamento insicuro/evitante. La Corte d’Appello aveva inoltre escluso la possibilità di recuperare le capacità genitoriali in tempi compatibili con l’esigenza del minore di vivere stabilmente in un ambiente familiare adeguato.
La Suprema Corte ha escluso anche la praticabilità dell’adozione mite, poiché era stata accertata l’assenza di un significativo legame di attaccamento del bambino con entrambi i genitori e la necessità, nel suo interesse, di consentirgli una crescita affettiva e relazionale stabile all’interno della famiglia adottiva.
Parimenti non era percorribile l’affidamento eterofamiliare: quest’ultimo presuppone infatti una difficoltà familiare temporanea e superabile, mentre nel caso concreto era stata esclusa qualsiasi concreta possibilità di recupero delle funzioni genitoriali in tempi compatibili con le esigenze del bambino, nonostante i reiterati interventi dei servizi sociali.
La Cassazione ha quindi rigettato il ricorso, confermando definitivamente la dichiarazione dello stato di adottabilità e compensando integralmente le spese processuali.
www.osservatoriofamiglia.it
Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni
Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.