In tema di collocamento del figlio minore, il diritto del genitore collocatario di trasferire la propria residenza in altra città, quale espressione della libertà di circolazione e del diritto al lavoro, non può essere esercitato in modo assoluto, ma deve essere oggetto di un concreto contemperamento con il preminente interesse del minore a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, in un contesto di stabile quotidianità. È pertanto legittimo il diniego al trasferimento quando il giudice accerti che il lavoro del genitore non richiede uno stabile radicamento territoriale e che sussistano concrete possibilità di reimpiego nel luogo di residenza del minore.
Cass. civile, ordinanza 22 luglio 2026, n. 23771
Sintesi della vicenda:
La madre di una minore, collocataria prevalente, chiedeva di trasferire la propria residenza da Roma a un’altra città, dove viveva la famiglia d’origine, sostenendo che il trasferimento fosse giustificato da esigenze lavorative e familiari. Il Tribunale rigettava la richiesta, ritenendo prevalente l’interesse della bambina a mantenere rapporti continuativi con il padre e una stabile quotidianità. La Corte d’appello confermava la decisione valorizzando le conclusioni della CTU e la relazione dei servizi sociali, che evidenziavano il positivo inserimento della minore nel contesto romano. La Cassazione ha dichiarato inammissibili le censure relative al diniego del trasferimento e al mancato rinnovo della CTU, ribadendo la necessità di un bilanciamento concreto tra i diritti del genitore e l’interesse del minore alla bigenitorialità.
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