Nei procedimenti in materia di responsabilità genitoriale e di regolamentazione dell’affidamento dei minori, il reclamo previsto dall’art. 473-bis.24 c.p.c. è ammissibile anche avverso i provvedimenti di rigetto delle istanze delle parti, qualora tali decisioni siano idonee a incidere concretamente sull’assetto degli interessi coinvolti. Ciò vale anche nel caso di diniego dell’autorizzazione al trasferimento del genitore collocatario con il minore, atteso che il provvedimento negativo determina comunque il mantenimento di una determinata situazione di fatto e incide in modo diretto sull’organizzazione della vita familiare e sul diritto del minore a un equilibrato sviluppo delle relazioni affettive. Ne consegue che anche il diniego del trasferimento è suscettibile di reclamo, dovendosi assicurare un controllo pieno sul provvedimento del giudice e una tutela effettiva del superiore interesse del minore.
Cass. civile ord, 4979 del 5/3/2026
Sintesi della vicenda
Nel corso di un procedimento relativo alla regolamentazione dei rapporti genitoriali, una delle parti aveva richiesto al giudice l’adozione di specifici provvedimenti a tutela del minore. Il giudice di primo grado rigettava l’istanza, ritenendo non sussistenti i presupposti per l’adozione delle misure richieste. La parte interessata proponeva reclamo avverso tale decisione. Veniva quindi affrontata la questione preliminare dell’ammissibilità del reclamo, posto che il provvedimento impugnato aveva natura di rigetto e non disponeva alcuna misura positiva. Il giudice del reclamo affermava che anche i provvedimenti di diniego sono reclamabili, in quanto idonei a incidere sugli interessi delle parti e del minore, chiarendo che limitare il reclamo ai soli provvedimenti dispositivi comporterebbe una ingiustificata compressione del diritto di difesa e della tutela effettiva.
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