In tema di trasferimento di residenza del genitore collocatario, il giudice deve valutare in concreto l’interesse del minore, comparando la stabilità del contesto di vita, l’idoneità del genitore presso cui il minore è prevalentemente collocato, le ragioni del trasferimento e la possibilità di preservare un rapporto effettivo con l’altro genitore mediante adeguate modalità di frequentazione. Il trasferimento non è di per sé ostativo alla bigenitorialità, quando risulti conforme al benessere del minore e siano previste misure idonee a garantire la continuità della relazione con il genitore non collocatario.
Cass. civile sent. 11378 del 27/4/2026
Sintesi della vicenda
Nel giudizio di divorzio tra le parti, la madre chiedeva di essere autorizzata a trasferirsi con i figli da Napoli a Pordenone, allegando un’offerta lavorativa. Il Tribunale di Napoli autorizzava il trasferimento; il padre proponeva reclamo, sostenendo che lo spostamento avrebbe compromesso il diritto alla bigenitorialità e la continuità del rapporto padre-figli.
La Corte d’Appello di Napoli, in sede di rinvio, confermava l’autorizzazione al trasferimento, valorizzando una pluralità di elementi concreti. In particolare, rilevava che i minori risultavano ben inseriti nel nuovo contesto scolastico, amicale e sociale; che avevano mantenuto un rapporto positivo con il padre; che non erano emerse criticità tali da rendere il trasferimento pregiudizievole; e che la madre aveva dimostrato idoneità genitoriale, avendo sempre vissuto in prevalenza con i figli e garantito loro cura e stabilità. La Corte territoriale considerava inoltre l’esigenza lavorativa della madre, nonché il fatto che la scelta di trasferimento non appariva arbitraria o emulativa, ma sorretta da ragioni organizzative, personali ed economiche.
Quanto alla posizione del padre, la Corte d’Appello riteneva che la maggiore distanza geografica non fosse, di per sé, sufficiente a escludere il trasferimento, dovendo il diritto alla bigenitorialità essere garantito attraverso modalità compensative di frequentazione. Veniva quindi regolamentato un regime di visita calibrato sulla nuova situazione: il padre poteva tenere i figli con sé a fine settimana alternati, dal venerdì alle ore 18.00 sino alla domenica alle ore 20.00, con facoltà di raggiungerli a Pordenone o di tenerli con sé a Napoli; inoltre, venivano previsti periodi di permanenza continuativa durante le festività natalizie e pasquali, oltre ad almeno venti giorni nel periodo estivo, tra il 1° luglio e il 30 agosto, previo accordo tra i genitori e tenendo conto delle esigenze dei minori.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso del padre, ritenendo che la Corte d’Appello si sia attenuta ai principi in materia di interesse del minore e bigenitorialità. Secondo la Suprema Corte, il giudice di merito non si è limitato a prendere atto della scelta materna, ma ha svolto una valutazione concreta e comparativa, bilanciando l’interesse dei minori a mantenere stabilità nel nuovo contesto con quello a conservare una relazione effettiva con il padre. Il regime di visita individuato viene ritenuto idoneo a favorire il progressivo consolidamento del rapporto padre-figli e a garantire un’autentica relazione familiare.
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