Ai fini della determinazione dell’assegno di mantenimento, il giudice deve accertare il tenore di vita delle parti anche mediante prova presuntiva, valorizzando non solo i redditi dichiarati ma anche gli indicatori di ricchezza (quali patrimonio immobiliare, disponibilità finanziarie e capacità professionale), il cui apprezzamento – in termini di gravità, precisione e concordanza – è rimesso al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato.
Cass. civile ord. 10261 del 20/4/2026
Sintesi della vicenda
Il Tribunale di Padova, in sede di separazione con addebito al marito, disponeva a suo carico un rilevante contributo al mantenimento dei figli e un assegno ex art. 156 c.c. in favore della moglie. L’uomo proponeva appello sostenendo una significativa riduzione delle proprie capacità economiche e chiedendo la revoca o riduzione degli importi.
La Corte d’Appello di Venezia rigettava l’impugnazione, rilevando come la dedotta crisi economica non fosse stata provata e come, al contrario, emergessero elementi sintomatici di una elevata capacità reddituale e patrimoniale, quali incarichi professionali remunerativi, operazioni societarie e disponibilità finanziarie. Veniva inoltre evidenziata la sproporzione reddituale tra le parti e il fatto che i figli fossero collocati stabilmente presso la madre.
Il ricorrente proponeva quindi ricorso per cassazione, lamentando, tra l’altro, l’erronea applicazione dei criteri di quantificazione del mantenimento e un uso improprio delle presunzioni.
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, affermando che:
Ne consegue la conferma della congruità dell’assegno, determinato alla luce della complessiva situazione economica dell’obbligato e del carico familiare gravante sull’altro coniuge.
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