In tema di revisione delle condizioni economiche della separazione consensuale, il giudice può modificare l’assegno di mantenimento soltanto in presenza di fatti sopravvenuti, effettivi e significativi, idonei ad alterare l’equilibrio economico posto a base dell’accordo omologato. L’accertamento deve essere svolto mediante il confronto tra la situazione economico-patrimoniale esistente al momento della separazione e quella successivamente sopravvenuta, essendo irrilevanti valutazioni fondate esclusivamente su dati successivi all’omologa, senza verificare il nesso causale tra il mutamento dedotto e l’assetto economico originario.
Cass. civile ord. 15 giugno 2026, n. 19793
Sintesi della vicenda
La vicenda trae origine dalla domanda proposta da una ex moglie al Tribunale di Treviso per ottenere la modifica delle condizioni economiche della separazione consensuale del 2018, chiedendo un assegno di mantenimento di euro 6.000 mensili a carico dell’ex marito, sul presupposto del peggioramento delle proprie condizioni di salute e della riduzione della capacità reddituale. Il Tribunale rigettava la domanda, ritenendo non allegati fatti sopravvenuti idonei a giustificare la revisione delle condizioni pattuite.
La Corte d’appello di Venezia, in riforma del provvedimento, riconosceva invece un assegno di mantenimento di euro 2.000 mensili, fondando la decisione anche sulle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio che aveva comparato la situazione economica delle parti prendendo come riferimento il periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2023.
L’ex marito ricorreva per cassazione, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente omesso di confrontare la situazione economica esistente al momento della separazione (31 dicembre 2017), limitandosi a valutare dati riferiti ad un periodo interamente successivo all’omologa.
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ribadendo che il giudicato sulle condizioni economiche della separazione opera rebus sic stantibus e che la revisione presuppone l’accertamento di una sopravvenienza effettiva e significativa rispetto all’equilibrio economico esistente al momento dell’accordo omologato. Di conseguenza, il giudice deve confrontare la situazione patrimoniale e reddituale esistente al tempo della separazione con quella successiva, verificando il nesso causale tra il mutamento sopravvenuto e l’alterazione dell’originario assetto economico. Poiché la Corte d’appello aveva omesso tale raffronto, la Suprema Corte ha cassato il decreto con rinvio alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione.
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