L’obbligo dell’ente previdenziale di corrispondere direttamente al coniuge beneficiario l’assegno di mantenimento disposto in sede di separazione cessa solo con il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio. Fino a tale momento la sentenza di separazione conserva piena efficacia e l’ente previdenziale, quale mero sostituto di pagamento, non può sospendere autonomamente le trattenute sulla sola base della pronuncia di divorzio non definitiva. Il coniuge obbligato deve notificare all’ente la sentenza munita dell’attestazione di passaggio in giudicato; solo da quel momento sorge il dovere dell’ente di revocare la contribuzione diretta. Qualora le somme siano state legittimamente trattenute e versate prima della revoca, l’eventuale indebito si configura nei confronti del coniuge che le ha percepite e non dell’ente previdenziale, che ha agito quale semplice esecutore del provvedimento giudiziale.
Tribunale di Catania, sentenza 8 giugno 2026, n. 2632
Sintesi della vicenda
Il ricorrente conveniva in giudizio l’ente previdenziale chiedendone la condanna alla restituzione delle somme trattenute dalla propria pensione e corrisposte all’ex moglie a titolo di pagamento diretto dell’assegno di mantenimento.
Esponeva che il Tribunale, con sentenza del 15 dicembre 2023, aveva rigettato la domanda di assegno divorzile proposta dall’ex coniuge e che tale decisione era stata notificata all’ente previdenziale, chiedendo l’immediata sospensione delle trattenute. Nonostante i ripetuti solleciti, l’ente aveva continuato a trattenere mensilmente le somme sino a maggio 2025, disponendo la revoca soltanto dal giugno 2025. Il ricorrente chiedeva pertanto la restituzione di euro 3.000, oltre rivalutazione e risarcimento del danno.
L’ente previdenziale si costituiva eccependo di avere correttamente operato, poiché la revoca delle statuizioni economiche poteva avvenire soltanto dopo il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio e dopo la produzione della necessaria documentazione (attestazione di definitività e procura del difensore). Precisava inoltre di non essere il destinatario delle somme, essendo queste state corrisposte direttamente all’ex coniuge quale effettiva beneficiaria.
Il Tribunale di Catania ha rigettato il ricorso.
Il giudice ha richiamato il principio secondo cui l’assegno di mantenimento stabilito in sede di separazione continua a produrre effetti fino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, poiché soltanto quest’ultima modifica definitivamente lo status delle parti. Di conseguenza, l’ente previdenziale, che opera quale mero sostituto di pagamento, non può interrompere unilateralmente le trattenute prima di ricevere la sentenza definitiva corredata dalla certificazione di passaggio in giudicato.
Accertato che l’ente aveva provveduto alla revoca immediatamente dopo la ricezione della documentazione completa e con decorrenza dal primo rateo utile, il Tribunale ha escluso qualsiasi comportamento illecito. Ha inoltre precisato che, ove si fosse formato un indebito, esso avrebbe riguardato esclusivamente l’ex moglie, quale effettiva percettrice delle somme, e non l’ente previdenziale, rimasto estraneo al rapporto sostanziale. Per la novità e la controvertibilità della questione, le spese di lite sono state integralmente compensate.
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