L’assegno divorzile può conservare la propria funzione perequativo-compensativa anche quando, per effetto di circostanze sopravvenute, venga meno la componente assistenziale, essendo il coniuge beneficiario divenuto economicamente autosufficiente.
La componente compensativa trova fondamento nel contributo prestato alla vita familiare e alla formazione del patrimonio dell’altro coniuge, nonché nel sacrificio delle proprie potenzialità professionali e reddituali conseguente alle scelte condivise durante il matrimonio. Tale sacrificio può essere riconosciuto anche in assenza di una specifica qualificazione professionale o di una carriera già avviata, quando la prevalente dedizione alla cura della famiglia abbia limitato le possibilità di crescita lavorativa e favorito lo sviluppo dell’attività economica dell’altro coniuge.
Corte d’Appello di Trieste, Sezione I civile, sentenza 11 agosto 2026, n. 207
La controversia riguarda due ex coniugi, sposati per circa 35 anni e genitori di quattro figli, tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti. In sede di separazione era stato riconosciuto alla moglie un assegno mensile di € 2.800. Nel successivo giudizio di divorzio, il Tribunale di Pordenone aveva determinato l’assegno in € 3.000 mensili, riconoscendone sia la funzione assistenziale sia quella perequativo-compensativa. Il marito proponeva appello chiedendo la riduzione dell’importo a € 500 mensili. Sosteneva che la moglie disponesse di redditi lavorativi e risorse patrimoniali sufficienti a garantirle l’autonomia economica e contestava l’esistenza di sacrifici professionali meritevoli di compensazione.
La Corte d’Appello di Trieste ha accolto soltanto parzialmente l’impugnazione.
Ha innanzitutto escluso, a decorrere dall’aprile 2024, la componente assistenziale dell’assegno, quantificata in € 600 mensili, considerando che la moglie aveva venduto un immobile ricavandone € 150.000 e aveva dimostrato una residua capacità lavorativa, percependo redditi mensili di circa € 1.000. Ha invece confermato integralmente la componente perequativo-compensativa, valorizzando la significativa disparità economico-patrimoniale tra gli ex coniugi e il contributo della moglie alla vita familiare. Quest’ultima, infatti, si era occupata prevalentemente della crescita dei quattro figli e della gestione domestica, lavorando contemporaneamente a tempo parziale nell’impresa del marito. Tale organizzazione familiare aveva consentito all’uomo di dedicarsi pienamente all’attività imprenditoriale, mentre la moglie aveva limitato le proprie opportunità di crescita professionale e reddituale. La Corte ha inoltre censurato l’incompletezza delle allegazioni economiche del marito, rilevando che la produzione di singoli documenti bancari e fiscali non poteva sostituire una rappresentazione complessiva e trasparente della sua situazione patrimoniale. L’assegno divorzile è stato pertanto ridotto da € 3.000 a € 2.400 mensili, con decorrenza dall’aprile 2024, oltre rivalutazione ISTAT, mantenendo esclusivamente la funzione compensativo-perequativa.
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