In tema di assegno divorzile, il riconoscimento delle componenti assistenziale e perequativo-compensativa richiede un giudizio comparativo delle condizioni economico-patrimoniali degli ex coniugi, da compiersi sulla base della loro effettiva situazione reddituale, non necessariamente coincidente con quella risultante dalle dichiarazioni fiscali. Può pertanto assumere rilievo, ai fini dell’esclusione dello squilibrio economico, l’accertamento dello svolgimento da parte del coniuge richiedente di attività lavorativa remunerata “in nero” e della percezione di redditi non dichiarati, quando tale circostanza risulti comprovata dalle risultanze istruttorie.
La funzione perequativo-compensativa deve altresì essere esclusa quando sia accertato che il coniuge richiedente abbia continuato a svolgere attività lavorativa remunerativa durante il matrimonio, senza sacrificare le proprie aspettative professionali in funzione delle esigenze familiari, e non abbia dimostrato un contributo apprezzabile alla formazione del patrimonio familiare o dell’altro coniuge.
Cass. Civile, ordinanza 27 agosto 2026, n. 24798
Sintesi della vicenda
La controversia riguardava due coniugi sposati nel 1989, genitori di due figli. Durante il matrimonio avevano acquistato e progressivamente ristrutturato un compendio immobiliare, con un intervento protrattosi per oltre dieci anni e conclusosi con la realizzazione di quattro unità abitative.
La crisi coniugale era iniziata nel 2016, quando il marito aveva promosso il giudizio di separazione e, contestualmente, aveva denunciato la moglie all’Agenzia delle Entrate per lo svolgimento di attività lavorativa “in nero” quale rappresentante di commercio. L’accertamento fiscale aveva fatto emergere un debito erariale di circa 149.561 euro, che aveva poi condotto la donna a una procedura di liquidazione controllata e alla vendita forzata dell’unico immobile di sua proprietà.
Nel successivo giudizio il Tribunale aveva negato alla donna l’assegno divorzile, ritenendo insussistente sia la componente assistenziale sia quella perequativo-compensativa. Secondo il giudice, i redditi formalmente dichiarati dalla donna – circa 700 euro mensili – non erano attendibili alla luce del tenore di vita e dell’attività lavorativa in nero accertata; inoltre, non erano stati dimostrati né sacrifici professionali riconducibili alle scelte familiari né un effettivo contributo alla formazione del patrimonio familiare o personale del marito. La Corte d’Appello di Genova confermava la decisione.
La donna ricorreva in Cassazione contestando, tra l’altro, la mancata comparazione effettiva delle condizioni economiche: sosteneva di avere redditi annui dichiarati compresi tra circa 8.300 e 9.600 euro, a fronte dei redditi dell’ex marito compresi tra circa 61.000 e 130.000 euro, oltre a un consistente patrimonio immobiliare. Contestava inoltre l’affermazione secondo cui avrebbe continuato a percepire redditi non dichiarati anche dopo la regolarizzazione della propria posizione lavorativa.
Quanto alla funzione perequativo-compensativa, la ricorrente sosteneva di avere contribuito economicamente alla famiglia e alla formazione del patrimonio comune, richiamando anche la testimonianza del figlio secondo cui gli esborsi familiari sarebbero stati sostenuti dalla madre con il denaro guadagnato dalla propria attività.
La Cassazione ha però confermato l’accertamento dei giudici di merito: sulla base delle indagini della Guardia di Finanza, delle dichiarazioni fiscali e delle risultanze testimoniali era stato ritenuto che la donna avesse continuato a svolgere un’attività remunerativa percependo redditi non dichiarati. Era stata inoltre esclusa la prova di sacrifici professionali e di contributi economicamente apprezzabili alla formazione del patrimonio familiare.
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